Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

Art. 9ter

L’attuale articolo 9terche disciplina l’abbattimento di un singolo lupo viene abrogato. La regolamentazione è ora spostata nell’articolo 9c.

Art. 9a Misure contro singoli esemplari di specie protette

Secondo l’articolo 12 capoverso 2 LCP, i Cantoni possono ognora ordinare misure contro singoli animali se questi causano un danno rilevante o rappresentano una minaccia per le persone. L’articolo 12 capoverso 2bisLCP conferisce dunque al Consiglio federale il diritto di designare le specie animali protette contro le quali l’UFAM ordina le misure. Questo consente al Consiglio federale di introdurre solo un obbligo di consultazione per gli animali protetti. Finora l’articolo 10 capoverso 5 OCP prevedeva che le misure contro castori, lontre e aquile reali fossero ordinate dall’UFAM, mentre l’articolo 10bislettera f OCP disponeva la consultazione preliminare dell’UFAM per l’eliminazione di orsi e linci. Non sussisteva invece alcun obbligo di consultazione per le misure contro singoli lupi e sciacalli dorati. Questa eterogeneità del diritto procedurale viene ora regolamentata come segue.

Capoverso 1: l’UFAM può ora decidere l’abbattimento di orsi. L’orso è una specie assolutamente protetta secondo la Convenzione di Berna (all. II, Convenzione di Berna; RS 0.455) e secondo la LCP (art. 2 in combinato disposto con gli art. 5 e 7 cpv. 1 LCP). Attualmente si registra però una presenza solo sporadica di orsi nella Svizzera sudorientale. Questa regolamentazione serve ad accelerare le procedure, in quanto gli orsi possono spostarsi molto rapidamente, anche da un Cantone all’altro. Se un orso assume un comportamento pericoloso per le persone, viene emanata una decisione di abbattimento federale che diventa efficace nel minor tempo possibile e contemporaneamente in tutti i Cantoni. Nel caso di una minaccia immediata per le persone, i Cantoni possono continuare a disporre ed eseguire direttamente l’abbattimento nell’ambito del diritto di polizia. Anche in relazione agli orsi vale la regola per cui, secondo l’articolo 9 della Convenzione di Berna, un abbattimento è consentito solo alle condizioni ivi elencate e sempre che non vi sia un’altra soluzione soddisfacente.

Il capoverso 2 stabilisce che i Cantoni possono decidere l’abbattimento di singoli esemplari di linci, sciacalli dorati, lontre e aquile reali, ma solo dopo aver sentito l’UFAM. La consultazione corrisponde alla normale prassi adottata per la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nell’esecuzione del diritto ambientale. Nell’elenco non figurano lupi e castori, in quanto le singole misure per questi animali sono disciplinate in articoli specifici dell’ordinanza (lupo: art. 9b e 9d; castoro: art. 9e). Non è elencato neppure l’orso, dato che le misure per questo animale sono ordinate direttamente dall’UFAM (cpv. 1). In sede di consultazione, l’UFAM verifica anche in particolare la delimitazione della singola misura rispetto a una misura di regolazione della popolazione. In entrambi i casi si tratta di misure ufficiali contro specie animali protette, che sono però disciplinate diversamente a livello giuridico. È dunque importante sapere quando una misura ufficiale dev’essere adottata come singola misura o quando come regolazione. Come criterio di differenziazione si utilizza la cosiddetta «soglia del 10 per cento», che è comunque da intendersi come valore indicativo: nel caso di una singola misura può essere prelevato sull’arco di tutto l’anno al massimo il 10 per cento della popolazione locale, mentre nel caso di una regolazione è ammesso il prelievo di più del 10 per cento della popolazione. Tale criterio corrisponde alla prassi sinora adottata dall’UFAM, che è stata confermata anche dal Tribunale federale (DTF 136 II 101, consid. 5.5). Questa soglia risulta sensata in quanto tutte le specie di fauna selvatica autoctona presentano un tasso annuo di crescita superiore al 10 per cento e si può quindi avere la certezza che mediante singole misure non venga perseguita una regolazione nascosta. È logico che la popolazione locale nel caso di animali tendenzialmente stazionari e che vivono in piccoli spazi (p. es. il castoro) è da considerarsi più circoscritta rispetto alle specie animali molto mobili (p. es. il lupo).