Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
Lettera a: nel caso di grandi predatori, i danni agli animali da reddito agricolo vengono risarciti secondo le modalità attuali, con una partecipazione finanziaria della Confederazione pari all’80 per cento. Per le aquile reali è ora previsto un risarcimento pari all’80 per cento (prima: 50 %). L’indennità viene aumentata in quanto per gli animali da reddito uccisi dal lupo o dall’aquila reale dev’essere previsto un risarcimento identico.
Lettera b: i danni causati dalle lontre e risarciti da Confederazione e Cantoni vengono precisati e si riferiscono esclusivamente a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura e di soggiorno. La partecipazione finanziaria della Confederazione rimane pari al 50 per cento.
Lettera c: nel caso di danni provocati dai castori, oltre alle fattispecie di danno relative alle colture agricole e al bosco, vengono ora risarciti anche, secondo l’articolo 13 capoverso 5 LCP, i danni a costruzioni e impianti di interesse pubblico, a infrastrutture di trasporto private e a scarpate di sponda, se a causa del loro danneggiamento non può più essere garantita la protezione contro le piene. La partecipazione finanziaria della Confederazione rimane pari al 50 per cento.
Capoverso 2: i Cantoni verificano l’esistenza dei presupposti per il risarcimento. In particolare, determinano la causa del danno e risarciscono esclusivamente i danni per i quali sia chiaramente dimostrato che sono stati causati dalla selvaggina di cui al capoverso 1. I Cantoni determinano inoltre l’ammontare del danno e se sono state adottate le misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni. Nel caso di danni al bestiame (animali della specie bovina o equina, ovini, caprini e suini secondo l’art. 6 lett. u OFE; RS 916.401), verificano che la segnalazione obbligatoria alla banca dati sul traffico di animali sia avvenuta correttamente e che il loro decesso sia correttamente registrato.
Capoverso 3: la Confederazione eroga il suo contributo finanziario per i danni solo se il Cantone ha corrisposto il risarcimento all’agricoltore e si assume quindi i costi rimanenti. Il rimborso ai Cantoni avviene in un unico versamento a fine anno, con data di riferimento al 31 ottobre. L’anno di computo dei danni dura dal 1º novembre al 31 ottobre.
Il capoverso 4 viene abrogato. La promozione della protezione del bestiame e delle api è ora regolamentata nell’articolo 10g.
Capoverso 5: questo capoverso è abrogato. La decisione di misure contro singoli animali di determinate specie protette è ora regolamentata nell’articolo 9a.
Art. 10bis–art. 10quinquies
I tre articoli 10bis, 10tere 10quinquiessono abrogati.
Art. 10a
L’articolo 10a riprende senza modifiche le disposizioni del precedente articolo 10bissulle strategie (aiuti all’esecuzione) relative a singole specie animali.
Art. 10b Consulenza cantonale sulla protezione degli animali da reddito e degli apiari dai grandi predatori
Già oggi i Cantoni hanno l’obbligo di integrare la consulenza sulla protezione del bestiame nella loro consulenza agricola. La consulenza cantonale sulla protezione del bestiame viene ridefinita in questo articolo al fine di semplificare dal punto di vista amministrativo le procedure ufficiali per la protezione del bestiame e delle api.
Il capoverso 1 disciplina la forma della consulenza sulla protezione del bestiame e delle api per le aziende d’estivazione, le aziende agricole di base e gli apiari. Oltre il 95 per cento dei