Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

OPAn). A tal fine il Cantone, nell’ambito del piano individuale di protezione del bestiame, deve definire le misure d’emergenza che i detentori di animali da reddito devono adottare dopo un primo attacco in alpeggio. Lettera a: questa lettera designa la misura d’emergenza da adottare nel caso in cui non possano essere protetti solo singoli pascoli di un alpeggio, ossia trasferire gli animali da reddito da tale pascolo a uno protetto. Lettera b: se invece si ritiene che la protezione di tutti i pascoli di un alpeggio non sia ragionevolmente esigibile, il Cantone definisce la misura d’emergenza dopo i primi danni causati da grandi predatori. Per l’adozione di queste misure d’emergenza è possibile impiegare risorse finanziarie della Confederazione nell’ambito dei programmi cantonali di protezione del bestiame ed è dunque necessaria una consultazione preventiva con l’UFAM. In passato alcuni Cantoni hanno acconsentito a una discesa anticipata dell’alpeggio, nel qual caso il contributo dell’UFAM è costituito dal denaro per il mangime equivalente ai giorni d’alpeggio non fruiti a causa della discesa anticipata, ossia per il mangime che gli animali da reddito scesi dall’alpeggio consumano nell’azienda di base, ma non nei costi per la discesa stessa. In aggiunta, l’UFAG corrisponde integralmente all’azienda alpestre i contributi d’alpeggio anche se i giorni d’estivazione richiesti non sono stati fruiti a causa della discesa anticipata.

Capoverso 3: gli animali da reddito che si trovano su un’area aziendale in una stalla o in una zona di libera uscita recintate sono considerati protetti. In tali situazioni non sono quindi richieste ulteriori misure di protezione del bestiame, come per esempio recinzioni elettrificate.

Capoverso 4: i detentori di animali e gli apicoltori che sono stati informati dal Cantone in merito alle misure ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame e delle api attuano tali misure sotto la propria responsabilità, nel rispetto dell’obbligo generale di custodia degli animali da reddito ad essi affidati (art. 4 LPAn in combinato disposto con gli art. 5 e 7 OPAn). Il Cantone verifica l’attuazione delle misure nell’ambito del controllo della protezione del bestiame e delle api (art. 10e).

Art. 10d Esame e riconoscimento dei cani da protezione del bestiame

I cani da protezione del bestiame rappresentano in linea di principio la misura più efficace per la protezione degli animali da reddito (di norma ovini, raramente caprini) dai grandi predatori, in quanto essi, diversamente dalle misure tecniche, sono in grado di reagire in modo mirato e flessibile al comportamento del lupo. A causa del loro impiego continuativo in libertà nello spazio pubblico, costituiscono però anche la misura che può causare il maggior numero di conflitti e che necessita di una maggiore accettazione da parte della società. L’impiego di cani da protezione del bestiame esige quindi grande sensibilità e una buona comprensione del cane da parte del detentore. Con la mozione Hassler 10.3242, il Parlamento ha conferito all’UFAM il mandato di provvedere alla sorveglianza di tali cani, di chiarire la questione della responsabilità e di assicurare la necessaria certezza del diritto per gli agricoltori che li utilizzano. L’UFAM ha quindi elaborato un sistema che disciplina la scelta della razza, l’allevamento, la formazione e l’esame dei cani, la vendita a un prezzo stabilito e l’impiego secondo i requisiti di una perizia di sicurezza. Tale sistema è stato criticato da diversi Cantoni che chiedevano maggiore autonomia, specie nella scelta della razza. La norma sui cani da protezione del bestiame contenuta in questo articolo tiene conto di tali richieste, senza però perdere di vista il mandato politico di fondo. La Confederazione continuerà a sostenere con aiuti finanziari l’esame, la tenuta e l’impiego di cani da protezione del bestiame nel quadro dei relativi programmi cantonali.

Il capoverso 1 riprende senza modifiche l’attuale articolo 10quatercapoverso 1, che riveste grande importanza per l’accertamento della responsabilità del detentore di cani da protezione del bestiame riconosciuti nel caso di morsi a terzi (art. 77 OPAn).

Capoverso 2: un cane è riconosciuto come misura di protezione del bestiame secondo l’articolo 10c lettera a solo se è stato esaminato (v. al riguardo il cpv. 3) e se viene impiegato