Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

RS 0.451.47) e la Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453). Poiché la Svizzera ha ratificato tutte queste convenzioni, le loro disposizioni sono per essa giuridicamente vincolanti. In particolare, devono essere attuate nel diritto internazionale le disposizioni della Convenzione di Berna in materia di regolazione degli effettivi dei branchi di lupi e di ausili e armi vietati per la caccia, nonché la raccomandazione dell’AEWA concernente il divieto di munizioni per la caccia contenenti piombo.

Regolazione dei lupi e Convenzione di Berna: Il lupo figura nell’allegato II della Convenzione di Berna come specie faunistica assolutamente protetta. Gli Stati contraenti sono tenuti ad adottare opportuni provvedimenti legislativi e amministrativo-organizzativi per garantire la conservazione delle specie enumerate all’allegato II. La protezione delle specie elencate all’allegato II, tuttavia, non va intesa in senso assoluto. In determinate situazioni, infatti, l’articolo 9 della Convenzione ammette una serie di deroghe, in particolare nell’interesse della sicurezza pubblica e al fine di prevenire danni importanti, in mancanza di altre soluzioni soddisfacenti. La risoluzione 2 attua l’articolo 9 della Convenzione di Berna stabilendo che non è necessario che il danno si sia verificato per poter disporre provvedimenti contro le specie di cui all’allegato II. Tali interventi sono pertanto consentiti anche al fine di prevenire situazioni di minaccia o danni importanti. Alla luce di ciò, la nuova regolamentazione per la presente ordinanza in materia di regolazione delle popolazioni di lupi e abbattimento di singoli esemplari che hanno provocato danni è conforme alle disposizioni della Convenzione di Berna. All’articolo 9 la Convenzione di Berna stabilisce inoltre che gli eventuali provvedimenti legittimi contro esemplari protetti non devono nuocere alla popolazione della specie interessata. Nell’ambito dell’approvazione delle domande di regolazione dei Cantoni, l’UFAM ha verificato la corretta applicazione delle disposizioni e il rispetto della Convenzione di Berna.

4 Commento alle singole disposizioni

Art. 1a Recupero di selvaggina ferita

L’articolo 1a incarica i Cantoni di provvedere affinché le persone autorizzate alla caccia e le autorità di polizia ricevano sostegno nel recupero tempestivo e a regola d’arte della selvaggina della selvaggina rimasta ferita durante la caccia o in incidenti stradali. L’obbligo di recupero della selvaggina rimasta ferita durante la caccia deriva dall’articolo 8 capoverso 1 LCP, mentre l’obbligo di recupero della selvaggina rimasta ferita in incidenti stradali si desume dall’articolo 4 capoverso 2 LPAn. Con l’espressione «recupero tempestivo e a regola d’arte» s’intendono la ricerca e l’eventuale abbattimento di emergenza di selvaggina ferita da parte di una coppia addetta al recupero (composta da un cane qualificato e idoneo per il relativo impiego e dal suo conduttore armato e autorizzato alla caccia) secondo le regole della prassi venatoria. Solo pochissimi cacciatori dispongono però di un cane da caccia adeguatamente addestrato e qualificato e sono pertanto in grado di effettuare autonomamente un simile recupero. Per le autorità di polizia si pone la stessa sfida con la selvaggina rimasta ferita in incidenti stradali. Con l’articolo 1a si garantisce che le persone autorizzate alla caccia e le autorità di polizia ricevano sostegno.

Tale sostegno può assumere per esempio la forma di un’«organizzazione di recupero» con una centrale di segnalazione in grado di mobilitare e assegnare tempestivamente le coppie idonee. È a discrezione dei Cantoni gestire tale centrale autonomamente o in collaborazione con i Cantoni limitrofi, oppure avviare una cooperazione con le associazioni cantonali di caccia o dei cani da caccia o con le società venatorie cantonali di caccia in riserva.

Poiché la selvaggina ferita non conosce confini cantonali, si raccomanda ai Cantoni di provvedere nel diritto cantonale affinché i recuperi non siano inutilmente ostacolati o resi addirittura impossibili dai confini amministrativi. In particolare, nei Cantoni con sistema di caccia in riserva, il responsabile dell’operazione deve poter proseguire un recupero avviato in