Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
a regola d’arte. L’iscrizione come «cane da protezione del bestiame riconosciuto» nella banca dati dei cani AMICUS vale come conferma del riconoscimento di un cane da protezione del bestiame (v. cpv. 4). Per un «impiego a regola d’arte dei cani da protezione del bestiame» devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: si possono impiegare solo cani da protezione del bestiame riconosciuti. Questi devono essere tenuti e impiegati almeno in coppia, laddove il numero complessivo di cani da impiegare sarà determinato dalla quantità di animali da reddito da proteggere. Inoltre, i cani devono mantenere un contatto ininterrotto e privo di ostacoli con tutti gli animali da reddito di cui sono responsabili. Questi possono disperdersi su un pascolo di massimo 20 ettari durante il giorno e in condizioni di buona visibilità e su un pascolo di al massimo 5 ettari durante la notte e in caso di intemperie. La tenuta al pascolo degli animali da reddito deve avvenire sotto sorveglianza permanente con cani da conduzione oppure con recinzioni (p. es. pascoli permanenti o a rotazione recintati). Se impiegati in pascoli recintati senza la presenza di un pastore, i cani in alpeggio devono essere tenuti in modo conforme alla protezione degli animali. I cani devono essere controllati se possibile giornalmente, ma almeno ogni due giorni, da una persona di fiducia che deve verificarne lo stato di benessere (controllo sanitario ecc.).
Capoverso 3: in tutto il mondo esistono circa 50 razze di cani da protezione del bestiame. Ora i Cantoni decidono quali razze di cani ammettere nel loro territorio per la protezione del bestiame. I Cantoni esaminano i cani per verificarne l’idoneità all’impiego nella protezione del bestiame, in conformità con le direttive generali dell’UFAM. Se un Cantone non è in grado di effettuare l’esame autonomamente, può incaricare l’UFAM di disporne uno. Nella cosiddetta verifica dell’idoneità all’impiego trova applicazione il regolamento dell’UFAM, che finora ha dimostrato la propria efficacia nell’esame di circa 500 cani da protezione del bestiame
L’esame può essere effettuato solo a partire da un’età minima di 15 mesi, quando cioè i cani hanno raggiunto il grado di maturità necessario per poterlo superare. I cani devono essere esaminati singolarmente, in quanto solo un esame individuale consente di trarre conclusioni sulla qualità dell’esemplare. In sede di esame, un cane da protezione del bestiame deve soddisfare i seguenti requisiti:
Lettera a: il cane dev’essere socializzato e abituato agli stimoli ambientali conformemente ai requisiti della legislazione sulla protezione degli animali e secondo il suo scopo di utilizzo come cane da utilità. Il detentore dev’essere in grado di condurre il cane. Ciò significa, in particolare, che al di fuori del suo impiego lavorativo, quindi in assenza di animali da reddito, il cane dev’essere tollerante nei confronti di altri cani entro i limiti del comportamento sociale canino e dev’essere controllabile dal detentore. Controllabile significa che il cane deve poter essere condotto al guinzaglio o richiamato in ogni momento senza guinzaglio, anche nel caso di situazioni ambientali improvvise come rumori o stimoli visivi.
Lettera b: in questa parte dell’esame il cane deve lavorare in libertà per un periodo prolungato, deve cioè trovarsi in presenza di animali da reddito ad esso familiari e di cui è responsabile. Deve rimanere spontaneamente in prossimità degli animali da reddito, nel senso che non devono esservi recinzioni a impedirgli di allontanarsi, e durante l’impiego lavorativo deve orientarsi agli spostamenti degli animali da reddito nel territorio (attaccamento al bestiame).
Lettera c: i cani da protezione del bestiame non devono manifestare un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti delle persone né durante l’impiego lavorativo né al di fuori di esso. L’esame deve dunque dimostrare che il cane non costituisce una minaccia per l’uomo.
Capoverso 4: i cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti d’esame di cui al capoverso 3 sono iscritti dai Cantoni nella banca dati dei cani AMICUS come «cane da protezione del bestiame riconosciuto». Tale iscrizione viene cancellata se un cane non soddisfa più i requisiti. È questo il caso, in particolare, quando un cane ha manifestato un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti delle persone (art. 79 OPAn), non mostra più attaccamento al bestiame e si allontana ripetutamente e per lunghe distanze senza che sia possibile correggere tale comportamento, quando il detentore è oggetto di una decisione