Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

Art. 15a Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali

Le misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone protette secondo l’appendice 1 OBAF e nelle zone secondo l’articolo 11 capoverso 4 LCP dipendono dalle biocenosi e dai tipi di spazi vitali presenti e sono pertanto molto eterogenee nelle diverse bandite di caccia. Per ogni zona protetta è dunque necessaria una panoramica dei valori naturalistici presenti e delle possibilità di promozione. Inoltre, anche i costi delle possibili misure di promozione sono molto eterogenei, il che impedisce una forfettizzazione dei contributi e rende sensata solo una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi effettivi. Un elenco delle possibili misure e la determinazione dei costi riconosciuti saranno resi noti dall’UFAM nel manuale relativo agli accordi programmatici nel settore ambientale.

Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori

Art. 5 cpv. 1 lett. fbis e i

L’articolo 5 dell’ordinanza sulle riserve federali d’uccelli acquatici e migratori disciplina le disposizioni sulla protezione delle specie e viene integrato come segue:

Capoverso 1: secondo la lettera fbis, nelle riserve d’importanza nazionale e internazionale d’uccelli acquatici e migratori è generalmente vietato l’utilizzo di aeromobili civili senza occupanti. È questo il caso anche dei droni, oggi utilizzati per diversi scopi professionali. Viene ora inserita una riserva per l’impiego da parte della polizia o delle forze di intervento. I Cantoni dispongono così ora della possibilità di concedere deroghe. Tali deroghe possono essere utili, per esempio, per la sorveglianza ufficiale delle zone protette. Con questa disposizione, la prassi invalsa nei Cantoni di concedere deroghe viene recepita nel diritto federale. Le deroghe corrispondenti devono essere verificate caso per caso. I motivi alla base di simili deroghe sono elencati nei numeri 1–4.

Sezione 6: Indennità e aiuti finanziari

Il titolo della sezione è integrato con il concetto di aiuti finanziari. Dopo che la Confederazione ha finora indennizzato ai Cantoni soprattutto il lavoro dei guardacaccia, la manutenzione dell’infrastruttura e i danni causati dalla selvaggina nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, con il nuovo articolo 15a (Aiuti finanziari della Confederazione ai costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni) in futuro sarà attribuita grande importanza allo strumento di finanziamento degli aiuti finanziari (v. art. 11 cpv. 6 LCP).

Art. 14, rubrica

In seguito all’integrazione dell’articolo 11 capoverso 6 LCP con la fattispecie dei nuovi aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni, occorre modificare sia il titolo della sezione 6 sia le rubriche degli articoli 14 e 15. In questo articolo sono disciplinate le indennità per la sorveglianza delle riserve d’uccelli acquatici e migratori.

Art. 15, rubrica

In seguito all’integrazione dell’articolo 11 capoverso 6 LCP con la fattispecie dei nuovi aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni, occorre modificare sia il titolo della sezione 6 sia le rubriche degli articoli 14