Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
una riserva di caccia limitrofa, previa comunicazione alla stessa, come anche procedere all’eventuale abbattimento dell’animale ferito.
Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette
La frase introduttiva aggiunta al capoverso 1 chiarisce che la disposizione si applica soltanto alla regolazione reattiva (ossia secondo l’art. 12 cpv. 4 LCP). La regolazione proattiva (ossia secondo l’art. 7a) è disciplinata agli articoli 4a e 4b.
Le lettere a e b del capoverso 1 vengono abrogate. Le lettere a e b trovano la loro base legale nell’articolo 7 capoverso 2 LCP, che è stato tuttavia abrogato con decisione dell’Assemblea federale del 16 dicembre 2022. Venuta meno la base giuridica, anche le lettere a e b devono essere abrogate.
Il capoverso 4 viene abrogato. D’ora in avanti la regolazione dello stambecco viene disciplinata all’articolo 4a e non più in un’ordinanza separata. Di conseguenza viene abrogata anche l’ordinanza del 30 aprile 1990 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES; RS 922.27) (v. in merito Modifica di altri normativi, n. IV).
Art. 4bis
L’articolo 4bissulla «regolazione del lupo» viene abrogato. Tale tematica è ora regolamentata nell’articolo 4b.
Art. 4ter
A seguito della nuova numerazione, il contenuto dell’articolo 4terviene spostato nell’articolo 4e e l’attuale articolo 4terviene abrogato.
Art. 4a Regolazione dello stambecco
L’ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES; RS 922.27) viene abrogata e sostituita dall’articolo 4a. I contenuti di questo articolo si rifanno per buona parte a quanto disciplinato sinora dall’ORES. Come attualmente, l’attività venatoria volta a regolare la popolazione di stambecchi protetti dev’essere finalizzata a impedire preventivamente (ossia proattivamente) i danni, prima che questi si verifichino. In un’ottica di semplificazione amministrativa si rinuncia al resoconto dettagliato dei Cantoni sugli effettivi di stambecchi di cui al primo capoverso dell’ORES e si effettua soltanto una semplice notifica nel quadro della statistica federale della caccia (art. 16 OCP).
Capoverso 1: gli stambecchi vivono in popolazioni spesso ben differenziate a livello territoriale (colonie di stambecchi), tanto da non avere pressoché scambi tra loro. Un’eventuale regolazione degli effettivi si riferisce pertanto sempre a colonie chiaramente identificabili. Secondo l’articolo 7a capoverso 1 LCP, l’attività venatoria volta a regolare singole colonie di stambecchi necessita del preventivo consenso dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Pertanto spetta ora ai Cantoni decidere in merito alla regolazione delle colonie di stambecchi. Al fine di semplificare le procedure amministrative, sono ammesse decisioni cantonali collettive per tutte le colonie di stambecchi di un Cantone per un periodo massimo di quattro anni (v. cpv. 5).
Capoverso 2: i Cantoni presentano domanda di regolazione delle loro colonie di stambecchi all’UFAM. La domanda deve contenere i seguenti dati:
lettera a: indicazione degli effettivi di ciascuna colonia, suddivisi nelle medesime classi d’età e di sesso. In questo modo si garantisce che le serie di dati relativi a tutte le colonie rimangano