Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

1 Situazione iniziale

La legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.01) disciplina sia la protezione e che la risoluzione dei conflitti con la fauna selvatica indigena.

Negli ultimi anni la popolazione di lupi in Svizzera è cresciuta a un ritmo esponenziale. Parallelamente, sono aumentati anche i danni ad animali da reddito. Nel 2019, il Parlamento aveva pertanto deciso una revisione parziale della legge sulla caccia, che prevedeva il passaggio da una strategia reattiva a una proattiva di regolazione delle popolazioni di lupi. Tale revisione è tuttavia stata respinta il 27 settembre 2020 in occasione di una votazione referendaria. A seguito del continuo inasprirsi dei problemi, nell’ottobre 2021 la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-CS) ha effettuato un secondo tentativo e depositato l’iniziativa parlamentare 21.502 «L’aumento delle popolazioni di lupi diventa incontrollabile e senza la possibilità di regolamentarlo minaccia l’agricoltura» ed elaborato in seguito un progetto di revisione della LCP (FF 2022 1925), puntando esplicitamente su una modifica minima della legge. In sostanza, il Parlamento ha introdotto una regolazione proattiva delle popolazioni di lupi e attribuito maggiori competenze ai Cantoni nell’ambito della protezione del bestiame. Nel progetto elaborato sono state inoltre integrate le richieste contenute nell’iniziativa del Cantone di Turgovia 15.300 per il risarcimento dei danni alle infrastrutture causati dai castori.

Questo progetto di revisione di legge è stato adottato dal Parlamento il 16 dicembre 2022. Il termine di referendum è scaduto l’11 aprile 2023 senza che sia stato raggiunto il numero necessario di firme.

Al momento della presentazione della Iv. Pa. 21.502, in Svizzera erano presenti 14 branchi e circa 150 lupi. Il Parlamento ha creato la base giuridica per la regolamentazione proattiva dei branchi di lupi su questa base. Attualmente vi sono circa 30 branchi e 250 esemplari certi. Nel 2023, da gennaio a ottobre, si sono registrate in tutto 991 predazioni ai danni di animali da reddito.

Per attuare la revisione della LCP, il Consiglio federale ha messo in vigore una prima parte della LCP il 1º novembre 2023 e ha integrato l’OCP con disposizioni sulla regolazione proattiva dei branchi di lupi con effetto al 1º dicembre 2023. Tali disposizioni sono valide a tempo determinato fino al 31 gennaio 2025.

Il lupo continua a essere una specie protetta anche secondo la revisione della LCP. Pertanto, i Cantoni possono sopprimere interi branchi solo in casi motivati e in presenza di diversi presupposti. In particolare, i branchi devono essere responsabili di danni o rappresentare una minaccia per le persone. Il prelievo di interi branchi è inoltre vincolato alla condizione che sia superato il numero minimo di branchi di lupi in una determinata regione. In tal modo si garantisce per la prima volta una popolazione minima in virtù della quale i branchi non possono essere completamente eliminati, neppure se sono responsabili di danni o sono pericolosi per le persone. Anche l’adozione di misure ragionevolmente esigibili di protezione del bestiame continua a essere un presupposto per la regolazione proattiva. Infine, per la regolazione dei branchi di lupi continua a essere necessario il consenso della Confederazione.

Secondo l’ordinanza sulla caccia, la Svizzera è suddivisa in cinque regioni: in quelle più grandi devono sempre essere presenti almeno tre branchi, mentre in quelle più piccole due. I branchi schivi, che non sono responsabili di danni e non rappresentano una minaccia per le persone, non devono essere regolati a titolo preventivo. La regolazione preventiva dovrebbe rendere di nuovo timorosi i lupi. Si può dunque ritenere che la popolazione di lupi nelle singole regioni sarà superiore al numero minimo di branchi. A ciò si aggiunge che la decisione sulla regolazione compete ai Cantoni anche in presenza dei presupposti materiali. Nel rispetto della popolazione minima, i Cantoni stabiliscono quanti branchi intendono regolare da ultimo e formulano una proposta corrispondente. Anche per questo motivo il numero effettivo di branchi può essere superiore alla popolazione minima.