Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
e 15. In questo articolo sono disciplinate le indennità per i danni arrecati dalla selvaggina nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori.
Art. 15a Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali
Le misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone protette secondo l’appendice 1 OBAF e nelle zone secondo l’articolo 11 capoverso 4 LCP dipendono dalle biocenosi e dai tipi di spazi vitali presenti e sono pertanto molto eterogenee nelle diverse bandite di caccia. Per ogni zona protetta è dunque necessaria una panoramica dei valori naturalistici presenti e delle possibilità di promozione. Inoltre, anche i costi delle possibili misure di promozione sono molto eterogenei, il che impedisce una forfettizzazione dei contributi e rende sensata solo una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi effettivi. Un elenco delle possibili misure e la determinazione dei costi riconosciuti saranno resi noti dall’UFAM nel manuale relativo agli accordi programmatici nel settore ambientale.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto riguarda la ripartizione dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni nella misura in cui i Cantoni dispongono di un maggiore margine di manovra e assumono la responsabilità nella protezione del bestiame. La Confederazione, da parte sua, assume la responsabilità finanziaria supplementare per i nuovi aiuti finanziari e indennità. La revisione della LCP o dell’OCP dà a medio termine luogo a un maggior fabbisogno finanziario da parte della Confederazione nell’ordine di 10 milioni di franchi:
(1) gestione del lupo (art. 7a LPC, art. 4d OCP): al massimo 2 milioni di franchi all’anno; (2) corridoi faunistici (art. 11a LPC, art. 8e OCP): 4 milioni di franchi all’anno;
(3) promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone protette (art. 11 cpv. 6 LCP, art. 15a OBAF e ORUAM): 2 milioni di franchi all’anno;
(4) indennità nel settore della prevenzione e del risarcimento dei danni causati dal castoro: 2 milioni di franchi all’anno.
Il Consiglio federale prevede una procedura in due tappe per finanziare l’attuazione della modifica della LCP. Innanzitutto, il credito d’impegno per gli accordi programmatici nel settore ambientale per il periodo 2025–2028 sarà aumentato di 5 milioni di franchi all’anno. In seguito si prevede di aumentare lo stesso credito d’impegno per il periodo 2029–2033 di altri 3 milioni di franchi all’anno.
Le risorse necessarie sono già prese in considerazione nell’ambito del messaggio relativo agli accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028 e si compongono come segue:
(1) gestione del lupo (art. 7a LPC, art. 4d OCP): 1 milione di franchi all’anno;
(2) corridoi faunistici (art. 11a LPC, art. 8e OCP): 2 milioni di franchi all’anno;
(3) promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone protette (art. 11 cpv. 6 LCP, art. 15a OBAF e ORUAM): 2 milioni di franchi all’anno.
Inoltre, come già indicato in precedenza, per le indennità nel settore della prevenzione e del risarcimento dei danni causati dal castoro il credito per la selvaggina e la caccia sarà aumentato di 1 milione di franchi all’anno a partire dal 2025. Un ulteriore aumento di 1 milione di franchi all’anno è previsto dal 2029.
Il progetto non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione. Gli oneri legati alla modifica della gestione del lupo, al risarcimento dei danni alle infrastrutture causati da castori, alla separazione e indennità dei corridoi faunistici e al coordinamento del Centro di