Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
Capoverso 3: questo Centro si occupa in particolare di sviluppo di metodi tecnici, realizzazione di programmi di monitoraggio pertinenti, analisi di dati e campioni biologici, realizzazione di progetti di ricerca applicata, predisposizione di basi per le decisioni di gestione e consulenza alle autorità di Confederazione e Cantoni. I compiti del Centro e delle istituzioni secondo il capoverso 2 comprendono in particolare: lettera a: la tenuta di banche dati e di rilevazioni statistiche secondo la LCP. Queste comprendono la statistica federale della caccia secondo l’articolo 16 LCP, la statistica delle zone federali protette secondo l’articolo 11 capoversi 1–3 LCP, la rilevazione delle colonie di stambecchi secondo l’articolo 4a LCP, la banca dati della marcatura secondo l’articolo 13 LCP e la banca dati sulle predazioni di animali da reddito da parte di grandi predatori come presupposto per il loro risarcimento secondo l’articolo 10 LCP. Alla lettera b sono trattati lo sviluppo e la standardizzazione di metodi per la registrazione delle popolazioni di selvaggina e del relativo impatto sullo spazio vitale. Ciò è importante ai fini della gestione della fauna selvatica a livello transfrontaliero e della pianificazione della caccia, in particolare per la selvaggina che migra su lunghe distanze, come grandi predatori, ungulati o uccelli migratori. La lettera c conferisce il mandato relativo al monitoraggio delle popolazioni di grandi predatori e castori, alla documentazione del loro ruolo nell’ecosistema, nonché al rilevamento dei danni da essi causati e dei relativi impatti. Tale monitoraggio serve a prevedere, nel caso di un aumento degli effettivi, misure di gestione basate sui fatti, appropriate e tempestive come la prevenzione, l’abbattimento di singoli esemplari o la regolazione oppure, nel caso di un calo degli effettivi, misure di protezione e di promozione alla luce della situazione complessiva. Alla lettera d è conferito il mandato relativo al monitoraggio degli effettivi di selvaggina difficili da rilevare. Occorre prestare particolare attenzione a determinate specie e gruppi di specie, al fine di non farsi sfuggire sviluppi e tendenze nelle popolazioni e nella loro diffusione. Ciò in quanto, per esempio, le specie sono molto difficili da osservare, sono solo di passaggio nel nostro Paese o esistono solo pochi specialisti delle specie in possesso delle conoscenze necessarie per individuarle e determinarle in modo affidabile. Le lettere e ed f conferiscono mandati di coordinamento per progetti relativi alla cattura, alla marcatura e al campionamento della selvaggina, nonché per progetti di ricerca applicata sulla selvaggina (p. es. sulla diffusione, le esigenze in termini di spazio vitale, il comportamento, i disturbi antropici e la salute. Alla lettera g è conferito il mandato relativo alla documentazione e predisposizione delle informazioni generate e raccolte nei settori di ricerca e gestione della selvaggina, nonché la necessità di trasmettere tali conoscenze, in modo orientato ai gruppi bersaglio, alle autorità, ai responsabili di progetti di ricerca e di gestione e al pubblico in generale. La lettera h precisa che le istituzioni forniscono consulenza ai Cantoni sulla gestione delle specie secondo il capoverso 2, per la promozione delle specie e degli spazi vitali e in caso di interventi nelle zone federali protette.
Allegato 3
Le spiegazioni introduttive di questo allegato s’inseriscono nel contesto delle spiegazioni relative all’articolo 4b capoverso 3 (v. sopra). La cartina mostra la suddivisione nelle cinque regioni di presenza del lupo. La tabella definisce i Cantoni facenti parte delle regioni e la popolazione minima relativa ai branchi di lupi per regione. Le superfici delle regioni sono calcolate al netto dei laghi e delle aree di insediamento.
Allegato 4
Questo nuovo allegato dell’OCP si basa sull’articolo 8c capoverso 3 e comprende un elenco di tutti gli oggetti dell’inventario federale dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale.