Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
Il capoverso 1 designa le misure considerate ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame per ogni singola categoria di animali da reddito bisognosi di protezione.
La lettera a designa le misure ragionevolmente esigibili di protezione del bestiame per ovini e caprini, vale a dire cani da protezione del bestiame qualificati e impiegati a regola d’arte e recinzioni a prova di grandi predatori.
Lettera b: per i camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca), i suini al pascolo, il pollame da reddito e i cervidi tenuti in recinti alla stregua di animali da reddito agricolo (cervi, daini o cervi Sika) sono considerate ragionevolmente esigibili le recinzioni elettrificate a prova di grandi predatori.
Secondo la lettera c, per gli animali della specie bovina o equina si considera ragionevolmente esigibile solo la tenuta delle madri con i loro piccoli, durante il parto e fino a quattordici giorni dopo, in cosiddetti «pascoli per il parto». Non sono richieste altre misure, come per esempio l’impiego di cani da protezione del bestiame. I pascoli per il parto sono piccoli pascoli ben visibili, piuttosto pianeggianti e sorvegliati dal detentore, sui quali le madri possono proteggere i loro piccoli dai grandi predatori. L’effetto di protezione deriva dunque dalle madri e non dalla recinzione elettrica. Poiché, nel caso di nascite al pascolo, il liquido amniotico e la placenta espulsa esercitano una forte attrazione sui predatori, le placente e gli eventuali feti morti devono essere immediatamente rimossi dal pascolo e correttamente smaltiti. La misura di protezione migliore consiste però nell’organizzare i parti degli animali della specie bovina o equina in stalla. Secondo la lettera d, un Cantone può designare la protezione di altre categorie di animali da reddito come ragionevolmente esigibile sul proprio territorio (p. es. recinzioni per la protezione dei pascoli dove sono tenuti i giovani bovini fino a un anno). Può inoltre prevedere ulteriori misure innovative sul proprio territorio se le recinzioni (elettriche) e i cani da protezione del bestiame già menzionati non risultano sufficienti. Tali misure devono tuttavia essere concordate con l’UFAM se richiedono l’impiego di risorse finanziarie della Confederazione secondo l’articolo 10f e se devono essere riconosciute come protezione efficace in caso di sinistro (p. es. in sede di risarcimento).
La lettera e stabilisce, come avviene già ora, che le recinzioni elettriche per la protezione delle colonie di api negli alveari (apiari) sono considerate ragionevolmente esigibili contro gli orsi.
I requisiti per l’impiego a regola d’arte delle recinzioni a prova di grandi predatori sono i seguenti: le recinzioni devono essere completamente chiuse ed elettrificate su tutta la lunghezza e devono confinare solo con ostacoli insormontabili (p. es. facciate di edifici, pareti rocciose). I fili sotto tensione devono avere su tutta la lunghezza un’elettrificazione efficace di almeno 3000 volt e la recinzione dev’essere installata e sottoposta a manutenzione in modo da impedire o rendere estremamente difficile per i grandi predatori strisciarvi sotto, saltarla o passarvi attraverso. Tale risultato può essere ottenuto sia con semplici recinzioni elettriche (reti da pascolo, almeno a quattro fili) sia con recinzioni a griglia metallica con fili elettrici di rinforzo (p. es. nel caso di recinti per cervidi). Il filo sotto tensione più basso deve trovarsi al massimo a 20 centimetri dal suolo, mentre quello più alto dev’essere collocato a un’altezza adeguata alla categoria di animali da proteggere: minimo 105 centimetri nel caso di ovini, caprini e suini al pascolo; minimo 120 centimetri nel caso di alpaca; minimo 140 centimetri nel caso di lama; e minimo 180 centimetri nel caso di recinti per cervidi e pollame. Nel caso di pascoli per il parto organizzati a regola d’arte non sono previsti requisiti per la recinzione, in quanto le madri stesse devono provvedere alla protezione.
Capoverso 2: per le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari (aziende alpestri) nelle quali l’adozione di misure per la protezione del bestiame è considerata «non ragionevolmente esigibile» sulla base della consulenza secondo l’articolo 10b capoverso 2, il Cantone deve definire delle cosiddette misure d’emergenza nell’ambito della consulenza individuale sulla protezione del bestiame. La necessità di tali misure d’emergenza deriva dall’obbligo generale di custodia del detentore, in virtù del quale questi deve proteggere i suoi animali da reddito dai ferimenti causati da pericoli prevedibili (art. 4 LPAn in combinato disposto con gli art. 5 e 7