Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

designare le zone ripuali critiche e pianificare correttamente le misure necessarie secondo il capoverso 1. L’UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi di tale pianificazione.

Art. 10h Ragionevole esigibilità delle misure per prevenire i danni causati da castori e lontre

Capoverso 1: il presente capoverso definisce le misure ragionevolmente esigibili per prevenire i danni causati da castori o per evitare una minaccia ad essi imputabile. Lettera a: Se dallo sbarramento di un corso d’acqua potrebbe derivare un danno rilevante o una minaccia, la limitazione dell’attività di sbarramento mediante misure in corrispondenza della diga del castoro è considerata una misura di prevenzione ragionevolmente esigibile. Tale intervento può spaziare dall’abbassamento dell’altezza della corona della diga, al sifonamento, fino alla rimozione completa della diga. Poiché la diga del castoro rappresenta un elemento centrale dello spazio vitale di una specie selvatica protetta, occorre considerare che tali misure necessitano di un’autorizzazione cantonale (art. 18 cpv. 1terLPN in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 6 OPN). Secondo la lettera b, è considerata ragionevolmente esigibile la protezione delle colture agricole mediante una recinzione elettrica installata a regola d’arte (p. es nel caso di prodotti della terra) o una recinzione reticolare metallica (p. es. nel caso di frutteti). Tale recinzione non dev’essere necessariamente chiusa; in molti casi è sufficiente che sia installata sul lato del corso d’acqua. Secondo la lettera c, si definisce come misura ragionevolmente esigibile l’installazione di guaine di rete metallica a maglia stretta ai piedi di singoli alberi (p. es. alberi da frutto a uso agricolo in prossimità di corsi d’acqua o alberi nei parchi). Tali guaine impediscono ai castori di rosicchiare e abbattere singoli alberi. Secondo la lettera d, è considerata ragionevolmente esigibile la protezione di scarpate di sponda e argini che servono per la protezione contro le piene mediante misure tecniche di cui all’articolo 10g capoverso 1 lettera a. Ne è un esempio l’installazione di reticoli di protezione antiscavo. Queste misure complesse devono essere ordinate dal Cantone. Per via della loro complessità, spesso si devono mettere in conto tempi di attuazione molto lunghi. In questo caso riveste particolare importanza una pianificazione previdente delle misure corrispondenti da parte del Cantone (v. art. 10g cpv. 2). Secondo la lettera e, nel caso di sentieri a rischio di cedimento o già ceduti su brevi tratti si considera ragionevolmente esigibile l’installazione di piastre metalliche sopra la tana del castoro. A scopo preventivo, anche l’installazione di tane artificiali sotto sentieri paralleli al corso dei ruscelli può risultare utile a prevenire l’indesiderata attività di scavo del castoro. La lettera f descrive come misura ragionevolmente esigibile lo sbarramento dei flussi in entrata e in uscita di corsi d’acqua artificiali. Si tratta per esempio di flussi in uscita di impianti per la depurazione delle acque o di sistemi di drenaggio agricoli, oppure di flussi in entrata di canalizzazioni industriali e simili. Secondo la lettera g, in futuro i Cantoni potranno dichiarare ragionevolmente esigibili anche altre misure efficaci.

Capoverso 2: per prevenire i danni causati dalle lontre a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura e di soggiorno, si considera ragionevolmente esigibile l’adozione delle seguenti misure: secondo la lettera a, è considerata ragionevolmente esigibile l’installazione di una recinzione di protezione elettrificata. Secondo la lettera b, i Cantoni possono dichiarare ragionevolmente esigibili anche altre misure efficaci.

Titolo prima dell’art. 11

Sezione 4: Ricerca, documentazione e consulenza

Il titolo della sezione 4 OCP è integrato con i concetti di documentazione e consulenza. Il motivo risiede nella modifica della LCP (art. 14 LCP) e nella conseguente nuova versione dell’articolo 12 OCP. Si pone così maggiormente l’accento sull’informazione della popolazione e sulla consulenza ai Cantoni, in particolare per la gestione dei grandi predatori.