Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
l’articolo 10c capoverso 1 lettera b o c. Sono considerati uccisi anche gli animali da reddito che sono stati feriti dal lupo in maniera così grave da dover essere abbattuti d’urgenza, o quelli che necessitano di un trattamento veterinario prolungato, ma che grazie alle cure tornano in salute. Non si considerano ferite gravi, per esempio, graffi o morsi superficiali ed escoriazioni cutanee guaribili con una semplice cura delle ferite, eventualmente accompagnata dalla somministrazione di antibiotici prescritti dal veterinario.
Ai sensi del capoverso 2 la regolazione avviene con l’abbattimento di al massimo due terzi dei giovani animali nati nell’anno della regolazione. Ovviamente, a partire dal 1º settembre un branco di questo tipo può essere ulteriormente regolato o anche eliminato del tutto, previa autorizzazione, nell’ambito della regolazione proattiva di cui all’articolo 4b.
Ai sensi del capoverso 3 l’abbattimento degli animali giovani deve avvenire in prossimità del gregge o della mandria da cui proviene il bestiame predato, così da ottenere il giusto effetto educativo, per esempio evitare di avvicinarsi a bovini ed equini.
Ai sensi del capoverso 4, per le domande rivolte dai Cantoni all’UFAM si applicano i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 2.
Art. 4d Aiuti finanziari per la gestione dei lupi secondo l’articolo 7a capoverso 1 della legge sulla caccia
L’esecuzione della LCP ricade sotto la responsabilità dei Cantoni (art. 25 cpv. 1 LCP). La revisione della LCP prevede che la Confederazione sostenga i Cantoni con aiuti finanziari nell’ambito della regolazione di stambecchi e lupi (art. 7a cpv. 3 LCP). Il Consiglio federale ritiene che tale sostegno sia particolarmente necessario nel caso dei lupi, mentre rinuncia a un contributo per gli stambecchi, non essendo stato raggiunto un accordo al riguardo in Parlamento. La Confederazione eroga quindi ai Cantoni, sulla base di accordi programmatici, aiuti finanziari globali per la sorveglianza e l’attuazione di misure per la gestione del lupo.
Capoverso 1: per poter calcolare in modo obiettivo gli aiuti finanziari per singolo Cantone, il capoverso 1 stabilisce il parametro di riferimento, vale a dire il numero di branchi di lupi per Cantone. Poiché la popolazione di lupi può variare sensibilmente di anno in anno, a causa degli interventi di cui all’articolo 4b capoverso 3, il contributo sotto forma di aiuti finanziari ai Cantoni, definito negli accordi programmatici, viene adeguato su base annua. Come base si utilizza la stima annua della popolazione di lupi effettuata dall’UFAM e dai Cantoni secondo l’articolo 4b capoverso 2.
Il capoverso 2 definisce gli aiuti finanziari della Confederazione ai Cantoni come importo massimo per branco. Il contributo federale per branco è definito di volta in volta negli accordi programmatici con i Cantoni, tenendo conto dei costi dei Cantoni e della situazione di bilancio della Confederazione. L’importo complessivo erogato ai Cantoni è stabilito sulla base della popolazione effettiva di lupi in un determinato anno.
Art 4e
L’articolo 4e riprende ai capoversi 1–3, senza modifiche, le disposizioni del precedente articolo 4terOCP.
Al capoverso 4 il verbo «designare» è sostituito da «rappresentare». La modifica del verbo crea una chiara interpretazione giuridica, in quanto «designare» può essere inteso anche nel senso di «stabilire» (v. art. 4e cpv. 2). L’Ufficio federale di topografia è però l’unico soggetto incaricato di riprodurre, o appunto rappresentare, i percorsi consentiti sulle carte geografiche con percorsi per gli sport sulla neve.