Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
Art. 12 Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica
L’articolo 12 viene modificato a seguito dell’integrazione dell’articolo 14 capoverso 4 LCP con gli ambiti tematici «documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica». Questo articolo serve a sostenere le autorità competenti di Confederazione e Cantoni nella gestione della fauna selvatica con la messa a disposizione di conoscenze specialistiche e competenze mirate. S’intende così tenere meglio conto, soprattutto, del crescente fabbisogno di sostegno da parte dei Cantoni nell’esecuzione della LCP nell’ambito della gestione delle specie che causano conflitti. Secondo l’attuale disposizione di ordinanza, i compiti di documentazione nel settore della ricerca sulla selvaggina erano delegati all’associazione Wildtier Schweiz, mentre altre istituzioni fornivano servizi importanti nel settore della selvaggina per Confederazione e Cantoni. Adesso è l’UFAM a coordinare i diversi fornitori di servizi della rete e i relativi servizi per le autorità (cpv. 2). I compiti principali dell’UFAM e di tali istituzioni sono elencati nel capoverso 3.
Il capoverso 1 delega all’UFAM la gestione del Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Si tratta sostanzialmente del coordinamento di una rete di istituzioni riconosciute, attive a livello nazionale, nel settore della sorveglianza, dell’utilizzo, della protezione, della promozione, della consulenza e della ricerca su mammiferi e uccelli indigeni e migratori che rivestono importanza per la gestione della fauna selvatica della Svizzera. Un ruolo importante è oggi svolto dalle seguenti istituzioni: il Centro svizzero di cartografia della fauna (CSCF) con il servizio specializzato per i castori, nonché la fondazione KORA (progetti coordinati di ricerca sui predatori) nel settore dei mammiferi; innanzitutto la Stazione ornitologica svizzera di Sempach nel settore degli uccelli; la divisione di medicina dei pesci e della selvaggina FIWI dell’Università di Berna per il tema delle malattie e della sorveglianza della salute della fauna selvatica; l’associazione Wildtier Schweiz nel settore della gestione e del trattamento dei dati, della statistica sulla caccia e sulle zone protette e della banca dati della marcatura dei mammiferi. Con il ritorno dei grandi predatori e la diffusione e l’aumento degli effettivi di altre specie di selvaggina o delle specie di uccelli piscivori, nonché con la maggiore frequenza di epizoozie, negli ultimi anni si è avuta la prova che per il lavoro di esecuzione dei Cantoni non è sufficiente mettere a disposizione solo i risultati della ricerca biologica sulla fauna selvatica. Soprattutto nella gestione della selvaggina responsabile di conflitti, i Cantoni dipendono dal monitoraggio degli effettivi a livello intercantonale, dalla predisposizione di basi a livello regionale e da una consulenza specialistica basata sui fatti, appropriata e tempestiva.
Gli ambiti tematici previsti sono elencati nel capoverso 2. I compiti del Centro sono focalizzati soprattutto sul sostegno e sulla consulenza ai Cantoni nella gestione delle specie di fauna selvatica che rappresentano una sfida particolare. A tal fine, il Centro stipula mandati di prestazioni con diverse istituzioni, coordinandone le attività e riunendole in rete. Poiché già oggi esistono contratti con diverse di queste istituzioni, è possibile proseguire su questa linea senza generare nuovi costi. Alla lettera a vengono descritti i compiti principali di questo Centro nella gestione della fauna selvatica. Esso fornisce consulenza nella gestione delle specie selvatiche che causano conflitti o diffondono epizoozie, che necessitano di una gestione intercantonale (p. es. cormorani, cinghiali o cervi) o che vivono in zone protette secondo l’articolo 11 capoverso 1 e 2 LCP (bandite di caccia federali e riserve per uccelli acquatici e di passo). Si occupa inoltre delle specie minacciate a livello regionale o di cui è difficile rilevare la popolazione, come per esempio la pernice bianca o la beccaccia. Lettera b: le autorità competenti di Confederazione e Cantoni possono ricevere sostegno e consulenza nell’elaborazione di misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone federali protette secondo l’articolo 11 LCP e nei corridoi faunistici secondo l’articolo 11a LCP.