Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine
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Un altro problema consiste nel fatto che per le categorie di veicoli come i motoveicoli (categoria L) non esiste al momento alcun eCoC basato su un regolamento UE, sebbene questi mezzi siano particolarmente adatti all’immatricolazione amministrativa. Per poter reagire con flessibilità all’introduzione di eCoC per altre categorie di veicoli da parte dell’UE, con l’articolo 30 capoverso 3 si conferisce all’USTRA la facoltà di autorizzare altre categorie di veicoli all’esame amministrativo, per esempio mediante una propria ordinanza.
Il vantaggio dell’esame amministrativo consiste nella possibilità per il costruttore o l’importatore di compilare e firmare lui stesso il rapporto di perizia 13.20 A (art. 75 cpv. 1 OAC) senza dover più presentare fisicamente il veicolo all’ufficio della circolazione stradale. Poiché i dati del veicolo saranno già disponibili sotto forma di eCoC, il costruttore o l’importatore dovrà inserire solo poche altre indicazioni nel modulo 13.20 A. Tali indicazioni sono definite dall’USTRA nelle «Istruzioni sulla compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e 13.20 B» e relativi allegati. Dopo aver compilato e firmato il modulo, il costruttore o l’importatore potrà recarsi presso l’ufficio della circolazione stradale e far immatricolare il mezzo.
L’esame di identificazione o il controllo di funzionamento secondo l’articolo 30a OETV
Tutti gli altri veicoli nuovi, completi o completati, e le automobili nuove e complete che dispongono di un CoC in formato cartaceo dovranno continuare a essere sottoposti a esame di identificazione o controllo di funzionamento dell’ufficio della circolazione stradale. Se per tali veicoli (ad eccezione delle automobili) dovessero essere disponibili dati dell’eCoC, questi potranno essere utilizzati per l’immatricolazione, a condizione che nel rapporto di perizia debbano essere registrati solo i dati del veicolo che non figurano nell’eCoC o si discostano da esso.
Il collaudo in officina secondo l’articolo 32 OETV
Il collaudo in officina secondo l’articolo 32 capoverso 2 OETV è possibile per gli autoveicoli leggeri, i rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t, i motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore. Per questi mezzi, l’autorità d’immatricolazione potrà delegare la compilazione del rapporto di perizia e il controllo di funzionamento a soggetti che ne garantiscono un’esecuzione a regola d’arte.
Per i veicoli della categoria N1 si possono già scaricare eCoC da EUCARIS. Un’immatricolazione prettamente amministrativa non è tuttavia possibile, in quanto occorre inserire determinati codici e dati tecnici nella licenza di circolazione. Per tale motivo, i veicoli della categoria N1 rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 30a OETV e devono essere sottoposti a un controllo di funzionamento. Se un’autorità d’immatricolazione delega tale controllo a un’officina, il rapporto di perizia 13.20 viene compilato da quest’ultima. Se per il veicolo sono disponibili dati dell’eCoC provenienti da EUCARIS, questi possono essere utilizzati a condizione che l’officina debba registrare nel rapporto di perizia solo i dati che non sono presenti nell’eCoC. Sono determinanti a tal fine anche le «Istruzioni sulla compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e 13.20 B» dell’USTRA. Il veicolo potrà quindi essere immatricolato sulla base del rapporto di perizia 13.20 senza dover essere presentato all’autorità d’immatricolazione.
1.3.1.2. Raccolta dati elettronica del singolo veicolo basata su un CoC in formato cartaceo
Secondo l’articolo 23 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2, l’importatore è tenuto a comunicare all’USTRA prima della prima messa in circolazione di un veicolo i dati necessari per la propria assegnazione del veicolo e il calcolo di un’eventuale sanzione. Sono soggetti alle disposizioni in materia di CO2 le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri. Se tali veicoli dispongono di un CoC in formato cartaceo, il piccolo importatore può presentare tale certificato all’USTRA, il quale registra nel SIAC i dati ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2 per conto dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). In seguito all’attuazione della normativa sul CO2 e al pagamento della sanzione, il piccolo importatore può immatricolare il veicolo mediante il CoC presso l’ufficio della circolazione stradale.
L’USTRA avrà la possibilità non solo di registrare i dati pertinenti in materia di CO2, ma anche di rielaborare, su richiesta di un importatore, tutti i dati necessari per l’immatricolazione presenti nel CoC cartaceo in una raccolta dati elettronica del singolo veicolo nel SIAC, sollevando in tal modo i Cantoni da incombenze finora spettanti agli uffici della circolazione stradale. Questo nuovo servizio dell’USTRA dovrà