Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine

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dere deroghe. Il nuovo capoverso 3 riprende il testo del vigente capoverso 2. Il progetto si fonda ora su una base legale più solida, in quanto all’articolo 106 capoverso 2bisil Parlamento ha attribuito esplicitamente al Consiglio federale la competenza, con effetto al 1º ottobre 2023, di delegare poteri all’USTRA.

Art. 47

Questa norma transitoria del 1995, prevista dal vecchio diritto, non è più applicabile e può quindi essere stralciata.

Allegato 3

Il regolamento sugli emolumenti e le relative tariffe, finora disciplinati nel capitolo 4 e nell’allegato 3, sono abrogati nell’OATV per essere trasferiti nell’OEmo-USTRA.

3.4 Ordinanza del 7 novembre 2007 sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA)

Art. 2

Le disposizioni sugli emolumenti per la procedura d’approvazione del tipo sono trasferite nell’OEmo-USTRA, motivo per cui viene abrogata la riserva a favore dell’OATV.

Art. 5 cpv. 9

Riprende senza modifiche il contenuto del vigente articolo 39 OATV sull’esenzione dalla corresponsione degli emolumenti.

Art. 5a cpv. 4

Riprende senza modifiche il contenuto del vigente articolo 39 OATV sulla riduzione dell’importo degli emolumenti. Come negli altri tre capoversi dell’articolo 5a, anche nel capoverso 4 la riduzione è del 50 per cento.

Art. 10

La disposizione transitoria stabilisce che le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse devono essere trattate secondo il diritto previgente.

Allegato, numero 3.1.6

L’introduzione del SIAC dal 1º gennaio 2019 ha permesso di offrire prodotti informativi supplementari, come per esempio l’accesso autorizzato, nel sistema di analisi, ai dati di tutta la Svizzera provenienti dal sottosistema SIAC Persone. Finora l’USTRA non ha creato le condizioni tecniche per un simile accesso diretto. Le analisi di tali informazioni sono inoltre complesse e richiedono esperienza e una vasta conoscenza dei dati. Il loro trattamento senza un’adeguata formazione comporterebbe il rischio di analisi errate, interpretazioni scorrette e informazioni sbagliate. In luogo di un accesso diretto, l’USTRA può, su richiesta, mettere a disposizione analisi aggregate o raccolte dati, sempre che queste siano compatibili con la protezione dei dati. Questa soluzione permette di soddisfare le esigenze dei clienti in modo più efficiente e flessibile e a costi più contenuti. L’emolumento stabilito al numero 3.1.6 non è più necessario e viene quindi abrogato.

Allegato, numero 3.1.8

Al numero 3.1.8 sono ora riportati gli emolumenti per diverse raccolte dati dei veicoli messe a disposizione dall’USTRA. Gli attuali importi di 5.50 e 4.00 franchi fissati per ogni veicolo immatricolato che dispone di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica dell’USTRA vengono mantenuti e saranno richiesti anche per il trattamento di un CoC elettronico di un veicolo. Mancando attualmente dati empirici relativi ai costi generati da quest’ultima prestazione, i suddetti emolumenti si applicheranno in una prima fase e potranno essere eventualmente adeguati non appena saranno noti gli oneri effettivi.

La differenza di 1.50 franchi (5.50 fr. e 4.00 fr.) è giustificata dalle differenze nel prezzo d’acquisto dei vari generi di veicoli: rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore sono di gran lunga più economici di un’automobile o un autofurgone. In linea di principio, gli emolumenti futuri dovranno coprire approssimativamente gli oneri sostenuti dall’USTRA per la prestazione fornita (art. 4 dell’ordinanza generale sugli emolumenti, OgeEm; RS 172.041.1). In questo caso sono determinanti i costi diretti di personale e postazioni di lavoro (in base ai valori indicativi dell’AFF), il supplemento per i costi generali (in genere