Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Per i veicoli importati direttamente, da un lato si avrà una semplificazione e quindi oneri inferiori per gli importatori (circa 13 000 nuovi veicoli all’anno); dall’altro, gli importatori di veicoli soggetti alle disposizioni sul CO2 e che non dispongono di un CoC dovranno effettuare la registrazione dei dati tramite piattaforma digitale (ca. 2000 veicoli nuovi, perlopiù destinati al mercato americano).
4.4 Ripercussioni sull’ambiente e sulla società
Nessuna ripercussione.
4.5 Altre ripercussioni
Nessuna ripercussione.
5 Aspetti giuridici
5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
Non sono creati ostacoli tecnici al commercio. La compatibilità con il diritto dell’UE e i regolamenti dell’ONU è garantita. Non esistono conflitti né con gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE (ATT6 e MRA7) né con i regolamenti tecnici sui veicoli dell’Accordo dell’ONU del 20 marzo 19588.
L’USTRA ha stipulato un contratto con l’associazione EReg per la partecipazione, a pagamento, a EU-CARIS. L’accesso al sistema è pertanto giuridicamente garantito. Dal momento in cui l’applicazione IVITA-S sarà collegata a EUCARIS, gli eCoC dei costruttori per il mercato svizzero saranno caricati nel sistema dal KBA e dall’autorità d’immatricolazione olandese (RDW).
5.2 Riferimenti normativi
I presenti adeguamenti normativi si basano sugli articoli 12 capoversi 3 e 4, 13 capoverso 2, 15 capoversi 4–6, 89g capoverso 2, 89h, 106 capoversi 1 e 2bisdella legge federale del 19 dicembre 19589 sulla circolazione stradale (LCStr) e sull’articolo 46a LOGA e rientrano nei limiti stabiliti da tali disposizioni del diritto federale.
5.3 Delega di competenze legislative
Il Consiglio federale delega diverse competenze legislative all’USTRA sulla base dell’articolo 106 capoversi 1 e 2bisLCStr. Il capoverso 1 consente all’USTRA, conformemente all’articolo 30 capoverso 3 AP-OETV, di ottenere da EUCARIS ulteriori CoC in formato elettronico non appena disponibili e, all’occorrenza, di immatricolare anche questi generi di veicoli in via amministrativa, senza dover procedere a dispendiose modifiche di ordinanza. A tal fine, questi CoC dovranno soddisfare gli stessi requisiti previsti dal regolamento (UE) 2018/858 per le categorie di veicoli M, N e O, in modo da garantire che tutti gli eCoC presentino la stessa qualità. La competenza delegata dall’articolo 106 capoverso 2bisLCStr ed esplicitata nell’articolo 45 capoverso 2 OATV è quella secondo cui l’USTRA, in casi particolari, può concedere deroghe a singole disposizioni.
6Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (cosiddetto Accordo sui trasporti terrestri; RS 0.740.72).
7Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81).
8Accordo del 20 marzo 1958 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite (RS 0.741.411).