Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine

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Figura 2: Situazione a partire dal 2025 per le automobili ≤ 3,50 t con approvazione generale UE

1.6 La scheda tecnica elettronica («lista pubblica» ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 AP-OSIAC)

In futuro l’USTRA dovrà predisporre un numero nettamente inferiore di schede tecniche in quanto, per i veicoli delle categorie M, N e O, i dati iniziali del singolo veicolo saranno già disponibili in formato digitale tramite l’eCoC. Per queste categorie, dal 5 luglio 2026 (quando nell’UE entrerà in vigore l’obbligo per i costruttori di redigere eCoC) saranno rilasciate molte meno schede tecniche rispetto al passato. Per garantire comunque a tutti i soggetti coinvolti nel processo d’immatricolazione (importatori, spedizionieri, officine ecc.) l’accesso ai pertinenti dati dei veicoli, l’USTRA ha sviluppato un apposito portale raggiungibile via Internet, dove, per ogni veicolo dotato di un eCoC e registrato nel SIAC sarà possibile consultare una scheda tecnica elettronica immettendo il relativo numero di matricola.

La scheda tecnica elettronica contiene i dati iniziali del veicolo e riproduce quindi lo stato del mezzo subito dopo la fabbricazione. Contiene inoltre i dati personali dei costruttori e quelli degli importatori che hanno preventivamente acconsentito alla loro pubblicazione. Se un importatore non ha dato il suo consenso, i suoi dati personali non compariranno sulla scheda. I dati possono essere pubblicati in virtù dell’articolo 89g capoverso 8 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LC-Str; RS 741.01). La scheda tecnica elettronica si basa sul nuovo articolo 17 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (AP-OSIAC), che conferisce all’USTRA la competenza a tenere un registro pubblico dei dati tecnici e dei dati personali degli importatori e dei titolari di approvazione del tipo riportati nel SIAC Veicoli. In questo registro sarà presente una scheda tecnica elettronica per ogni veicolo, contenente approssimativamente la stessa quantità di dati di un’approvazione del tipo. La scheda non ha alcun effetto giuridico e serve solo alla consultazione del cliente. La scheda tecnica elettronica sarà conservata anche dopo l’immatricolazione e potrà essere utilizzata dalle autorità esecutive (controllo di polizia, controllo successivo presso l’ufficio della circolazione stradale), sebbene non rispecchi eventuali modifiche al veicolo.

1.7 Conteggio degli emolumenti

Gli emolumenti di cui all’allegato 3 OATV saranno integrati nell’ordinanza del 7 novembre 2007 sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA; RS 172.047.40), in quanto tutti gli emolumenti dell’Ufficio devono essere riportati in tale ordinanza.

Emolumenti per l’acquisizione dei dati: i costi per veicolo rimarranno invariati a 5.50 franchi (autoveicoli) e 4 franchi (rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore), ma riguarderanno l’acquisizione dei dati relativi ai veicoli nel SIAC. Tali tasse saranno versate dai piccoli importatori tramite micropagamenti e dai grandi importatori come finora, tramite fattura cumulativa.

Emolumenti per la preparazione dei dati: su richiesta di un importatore, l’USTRA elaborerà nel SIAC il relativo CoC in formato cartaceo in una raccolta dati elettronica del singolo veicolo, che potrà quindi essere utilizzata per l’immatricolazione. Per questo nuovo servizio, l’USTRA applicherà una tassa da 60 a 90 franchi, in quanto il trattamento di un CoC richiede più o meno tempo a seconda della complessità della struttura.

I restanti emolumenti contenuti nell’allegato 3 OATV saranno trasferiti senza modifiche nell’OEmo-USTRA.