Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine

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In luogo dell’emolumento suppletivo, l’USTRA esigerà un supplemento per l’acquisizione o la preparazione dei dati dei veicoli nel SIAC, il cui importo sarà pari a quello dell’attuale emolumento suppletivo, ossia 5.50 franchi per gli autoveicoli e 4 franchi per i rimorchi, i motoveicoli e altri veicoli a motore. Al momento i ciclomotori non sono ancora trattati nel SIAC, per cui le relative tasse (fr. 1.50) continueranno a essere conteggiate con la collaborazione degli uffici cantonali della circolazione stradale. Per la preparazione dei dati, ossia l’elaborazione delle informazioni di un CoC in formato cartaceo in una raccolta dati elettronica del singolo veicolo, l’USTRA richiederà un importo compreso tra 60 e 90 franchi.

L’attuazione della mozione Reimann comporta modifiche nella seguente ordinanza del diritto della circolazione stradale:

- ordinanza sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA; RS 172.047.40).

1.10 Potenza/peso dei motoveicoli Situazione iniziale

Finora, con «potenza/peso» dei motoveicoli s’intendeva il rapporto tra «potenza del motore e peso a vuoto».

Già oggi, però, le autorità cantonali calcolano questa grandezza perlopiù come nell’UE, ossia sottraendo dal peso a vuoto il peso del conducente di 75 kg e per i veicoli elettrici anche il peso della batteria. A seconda del Cantone, il risultato viene indicato con una o più cifre decimali.

La maggior parte dei motoveicoli venduti e immatricolati in Svizzera dispone di un’approvazione generale UE. Nell’UE la potenza/peso è attualmente indicata come il rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia.

La nuova normativa proposta e relativa motivazione

Il metodo già oggi ampiamente adottato dalle autorità esecutive cantonali per calcolare la potenza/peso sarà prescritto in modo esplicito nell’OAC, in modo da garantire in tutta la Svizzera una procedura identica a quella dell’UE.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Nell’UE i veicoli vengono immatricolati sulla scorta dei dati contenuti nel CoC. La base a tal fine è costituita dal regolamento (UE) 2018/858 (veicoli a motore e loro rimorchi; categorie M, N e O), dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali e dal regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

Il sistema di omologazione dell’UE obbliga i produttori a fabbricare i propri veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche in linea con il tipo omologato. Un costruttore di veicoli deve certificare quanto sopra per ogni veicolo mediante il rilascio di un CoC, che ne consente l’immatricolazione (cfr. a tale riguardo in particolare art. 6 par. 4, art. 7 par. 1 e art. 36, 37 e 48 del regolamento [UE] 2018/858). Per l’immatricolazione dei veicoli con approvazione generale UE è quindi necessario e sufficiente un CoC.

Finora sono previste disposizioni sull’eCoC solo dal regolamento (UE) 2018/858, ma non dai regolamenti (UE) n. 167/2013 e 168/2013. Secondo l’articolo 37 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/858, a partire dal 5 luglio 2026, i costruttori saranno tenuti a mettere gratuitamente a disposizione dell’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione globale del tipo di veicolo il CoC sotto forma di dati strutturati in formato elettronico immediatamente dopo la data di costruzione del veicolo.