Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine
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3.2 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (OAC)
Art. 15 cpv. 2, frase introduttiva
In linea con il diritto dell’UE, per «potenza/peso» si intende ora il «rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia» (finora: «rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto»). Quest’ultimo corrisponde al peso a vuoto (art. 7 cpv. 1 e 7 OETV), ma senza accessori speciali, senza i pesi per lo stoccaggio di carburanti alternativi e senza conducente (art. 136 cpv. 1 OETV). La potenza/peso è registrata nella licenza di circolazione (campo 78). A seguito del nuovo metodo di calcolo, la dicitura del campo 78 dev’essere modificata sostituendo peso a vuoto con potenza/peso.
Inoltre, il valore soglia della potenza/peso è ora indicato nel testo dell’ordinanza con una cifra decimale, adeguandolo alla normativa europea (regolamento (UE) n. 168/2013, all. I). Tale adeguamento è stato accolto a maggioranza in occasione della procedura di consultazione effettuata nel 2017 sulla revisione delle prescrizioni relative alla licenza di condurre. Il metodo di arrotondamento della potenza/peso nella licenza di circolazione viene inoltre adeguato nelle istruzioni sulla compilazione dei rapporti di perizia 13.20 al centesimo più vicino, come nella più recente normativa europea (regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014, spiegazioni relative all’app. 24).
Diritto transitorio: v. commenti all’articolo 151q.
Art. 20a cpv. 2, secondo periodo
Tiene conto del nuovo metodo di calcolo della potenza/peso.
Art. 71 cpv. 1 lett. f
Il soddisfacimento dei requisiti connessi all’attuazione delle prescrizioni in materia di CO2 è inserito nell’articolo 71 come ulteriore condizione per l’immatricolazione. I requisiti sono soddisfatti se il piccolo importatore ha pagato un’eventuale sanzione dovuta e ne ha ricevuto conferma dall’USTRA, oppure se un veicolo soggetto alle prescrizioni sulle emissioni di CO2 è stato assegnato al parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un raggruppamento di emissioni ed esiste una conferma al riguardo. Non appena l’importatore riceve la conferma, il veicolo può essere immatricolato presso l’ufficio della circolazione stradale.
Art. 72a cpv. 1 e 2
Capoverso 1
Una persona che intenda immatricolare per la prima volta un veicolo nuovo soggetto alle disposizioni in materia di CO2 dopo l’importazione o la fabbricazione in Svizzera deve comunicarne elettronicamente all’USTRA i dati di importazione o fabbricazione prima della prima messa in circolazione. Non appena trasmesso il numero di identificazione del veicolo all’USTRA, è scaricato automaticamente un eCoC da EUCARIS.
- Se è possibile ottenere un eCoC da EUCARIS, occorre indicare altri dati di importazione/fabbricazione che vengono salvati nel SIAC come raccolta dati elettronica del singolo veicolo, insieme ai dati del CoC. I dati del veicolo relativi alle emissioni di CO2, contenuti in tale raccolta, sono quindi comunicati all’UFE per l’attuazione delle disposizioni in materia. La raccolta dati del singolo veicolo serve inoltre, negli esami d’immatricolazione, come prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento.
- Se non è possibile ottenere alcun eCoC da EUCARIS, appare un messaggio in cui si chiede se è disponibile un CoC in formato cartaceo. In caso affermativo, occorre indicare altri dati di importazione/fabbricazione nonché i dati del CoC per l’attuazione delle prescrizioni in materia di CO2. I dati del veicolo relativi alle emissioni di CO2, contenuti in tale raccolta dati, sono comunicati all’UFE per l’attuazione delle disposizioni in materia di CO2. L’importatore/il costruttore può quindi scegliere se trasmettere per posta il CoC cartaceo all’USTRA per la digitalizzazione, oppure se recarsi con il CoC cartaceo all’ufficio della circolazione stradale e far registrare i dati pertinenti per l’immatricolazione in occasione dell’esame del veicolo.