Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine
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- Se non è disponibile un eCoC né un CoC cartaceo, devono essere comunicati all’USTRA gli altri dati di importazione o fabbricazione pertinenti per l’attuazione delle prescrizioni in materia di CO2. I dati del veicolo relativi alle emissioni di CO2, contenuti in tale raccolta dati, sono comunicati all’UFE per l’attuazione delle prescrizioni in materia di CO2. Il veicolo deve quindi essere presentato per l’esame all’ufficio della circolazione stradale, il quale registra i restanti dati pertinenti per l’immatricolazione.
Capoverso 2
Al momento, in EUCARIS sono disponibili eCoC solo per i veicoli delle categorie M1 e N1. Se in futuro dovessero essere disponibili eCoC per altre categorie, l’USTRA potrà prescrivere una procedura di comunicazione mediante indicazione dei dati di importazione o fabbricazione anche per questi veicoli.
Art. 72b (nuovo)
Capoverso 1
Il capoverso 1 descrive la procedura per l’ottenimento da parte dell’USTRA dei certificati di conformità europei in formato elettronico secondo l’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/858. La procedura inizia sempre con una comunicazione di dati effettuata dall’importatore o dal costruttore del veicolo. Tale comunicazione attiva una consultazione automatica in EUCARIS tramite IVITA-S: se è disponibile un CoC per il veicolo interessato, questo viene salvato nel SIAC, insieme ai dati comunicati, come raccolta dati elettronica del singolo veicolo e può essere utilizzato per l’immatricolazione.
Capoverso 2
Il capoverso 2 disciplina il caso in cui la consultazione automatica in EUCARIS non dia esito positivo perché non è disponibile alcun CoC in formato elettronico oppure perché non è stato possibile ottenerlo per problemi tecnici. In tali casi, l’importatore deve fornire un CoC in formato cartaceo. Con tale regolamentazione, l’USTRA assicura che i dati del veicolo per l’immatricolazione siano in ogni caso disponibili, anche qualora l’accesso a EUCARIS dovesse, ad esempio, essere bloccato per diverse settimane in seguito a difetti tecnici.
Capoverso 3
Su richiesta, per i veicoli soggetti alle prescrizioni sul CO2, l’USTRA può rielaborare i dati di un certificato di conformità in formato cartaceo secondo l’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/858 in una raccolta dati elettronica del singolo veicolo, registrandoli nel SIAC manualmente o tramite scanner. La limitazione di questo nuovo servizio dell’Ufficio a tali veicoli deriva dal fatto che attualmente i dati in questione devono essere comunicati all’USTRA solo per questi veicoli. Se un importatore comunica tali dati presentando un CoC cartaceo, può al tempo stesso richiederne la registrazione elettronica dietro pagamento di un importo compreso tra 60 e 90 franchi. Le basi legali per questa nuova tassa dell’USTRA si trovano nel numero 3.1.8.4 dell’allegato dell’OEmo-USTRA. La raccolta dati elettronica così ottenuta può quindi essere utilizzata per l’immatricolazione del veicolo. Nel caso di un’automobile ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a OETV nuova e completa ciò significa che è possibile ricorrere all’esame amministrativo secondo l’articolo 30 capoverso 1 OETV. L’importatore o il costruttore può tuttavia anche solo comunicare all’USTRA i valori di CO2 e quindi recarsi con il suo veicolo e il CoC in formato cartaceo presso l’autorità d’immatricolazione cantonale, che registrerà i dati del veicolo e lo immatricolerà mediante un esame.
Capoverso 4
Gli importatori o i costruttori comunicano all’USTRA, in conformità all’articolo 72a capoverso 1 OAC, i dati di importazione o fabbricazione dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera soggetti alle prescrizioni sul CO2. Tali informazioni sono salvate come raccolte dati elettroniche dei singoli veicoli insieme ai dati dei CoC elettronici. Successivamente l’importatore o il costruttore è informato dall’USTRA della predisposizione della raccolta dati elettronica del singolo veicolo, che può quindi essere utilizzata per gli esami d’immatricolazione i sensi dell’OETV. Il presente capoverso disciplina appunto tale obbligo d’informazione dell’USTRA.
Art. 75 cpv. 1 e 2