Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

Per i veicoli che possono essere immatricolati con esame amministrativo in base all’articolo 30 capoversi 1 e 2 OETV, il costruttore o l’importatore deve poter compilare il rapporto di perizia. L’articolo 75 capoverso 1 OAC deve quindi contemplare le fattispecie di immatricolazione amministrativa, in quanto in tali casi il costruttore o l’importatore compila autonomamente il rapporto di perizia. I costruttori o gli importatori possono inoltre continuare a compilare autonomamente il rapporto di perizia 13.20 A se dispongono di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica per automobili nuove e complete, autoveicoli leggeri, rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t, motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 75 cpv. 1 lett. b). La compilazione è altresì possibile in presenza di raccolte dati elettroniche del singolo veicolo per automobili nuove e complete (art. 75 cpv. 1 lett. a). Per tutti gli altri generi di veicoli, il rapporto di perizia è compilato dall’autorità di immatricolazione (art. 75 cpv. 2), fermo restando che, per esempio per i veicoli della categoria N1 che dispongono di una raccolta dati elettronica del singolo veicolo, è possibile delegare tale compito a un’officina autorizzata al collaudo.

Art. 151q Disposizione transitoria della modifica del...

È necessaria una regolamentazione transitoria per i motoveicoli già immatricolati all’entrata in vigore della nuova legislazione in Svizzera.

Il nuovo metodo di calcolo può comportare una potenza/peso di un motoveicolo superiore rispetto a quella ottenuta con il metodo attuale, in quanto, in futuro, il dividendo (potenza del motore) rimarrà invariato, mentre il divisore (peso in ordine di marcia) sarà inferiore rispetto a oggi (peso a vuoto), di conseguenza il quoziente (potenza/peso) sarà superiore. Per i titolari di una licenza di condurre di categoria A per motoveicoli con limitazione della potenza (899 009 persone al 31 dicembre 2021), ciò non è rilevante finché non necessitano di una nuova licenza di circolazione. Solo al momento del rilascio di un nuovo documento (p. es. per cambio di domicilio o di detentore), può capitare che la potenza/peso nel campo 78 sia superiore a 0,2 kW/kg a causa del nuovo metodo di calcolo. Un simile scostamento dovrebbe riguardare però solo un numero limitato di motoveicoli.

Già oggi le autorità cantonali calcolano perlopiù la potenza/peso come nell’UE, ossia sottraendo dal peso a vuoto il peso del conducente di 75 kg e per i veicoli elettrici anche il peso della batteria.

La grande maggioranza dei motoveicoli venduti e immatricolati in Svizzera dispone di un’approvazione generale UE. Nell’UE la potenza/peso è indicata già oggi come il rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia.

Il 21 dicembre 2021 risultavano immatricolati 409 054 motoveicoli con una potenza non superiore a 35 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,20 kW/kg. Secondo un’analisi dei dati contenuti nel SIAC, con il nuovo metodo di calcolo circa 1500 veicoli (0,367 %) rischierebbero, al rilascio di una nuova licenza di circolazione, di rientrare nella categoria di licenza di condurre A (motoveicoli senza limitazione della potenza) anziché, come finora, nella categoria A 35 kW (motoveicoli con limitazione della potenza).

Senza l’autorizzazione a condurre di cui al capoverso 1, il titolare di una licenza di condurre il cui motoveicolo rientri nella summenzionata percentuale approssimativa dello 0,367 % e che cambi domicilio, per poter continuare a guidare il proprio mezzo dovrebbe conseguire la categoria A per motoveicoli senza limitazione della potenza soltanto a causa del nuovo metodo di calcolo. Infatti, in caso di cambio di domicilio, non si modifica solo l’indirizzo che figura sulla licenza di circolazione, ma viene emesso un nuovo documento, calcolando e registrando la potenza/peso in base al nuovo metodo.

Anche per gli allievi conducenti sono ipotizzabili situazioni in cui a partire dall’entrata in vigore della nuova legislazione debba essere rilasciata una nuova licenza di circolazione. Essendo tali situazioni ancora più rare di quelle menzionate nel paragrafo precedente, non si prevede alcuna regolamentazione transitoria specifica. Le autorità cantonali avranno tuttavia la possibilità di tenere adeguatamente conto di questi singoli casi mediante una deroga.

Allegato 12 numero V

I requisiti di un veicolo per gli esami della categoria A sono adeguati al nuovo metodo di calcolo della potenza/peso.