Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine
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1.3.4. Immatricolazione sulla base dei dati del singolo veicolo presentato all’ufficio della circola-
zione stradale
Questo tipo di immatricolazione sarà possibile anche in futuro e applicabile ad esempio per singoli veicoli importati dall’America.
1.4 Portale per piccoli importatori e importatori diretti (portale KDI)
La presentazione delle domande per il rilascio di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica svizzera sarà effettuata mediante il portale elettronico dell’USTRA. Il cosiddetto «portale KDI» serve invece a comunicare i dati d’importazione per l’ottenimento di un eCoC, così come i pertinenti dati di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri che l’USTRA deve trasmettere all’UFE per l’attuazione delle prescrizioni in materia di CO2, come da articolo 23 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2. Di norma, solo i piccoli importatori devono annunciarsi all’USTRA tramite il portale KDI, in quanto i grandi importatori sono già registrati presso l’UFE e l’USTRA e utilizzano quindi il portale KDI soltanto in via eccezionale. Le definizioni di grande importatore e piccolo importatore si evincono dagli articoli 18 e 20 dell’ordinanza sul CO2 e sono le seguenti: è considerato grande importatore chi immatricola per la prima volta in Svizzera almeno 50 automobili o sei veicoli utilitari leggeri all’anno, mentre è considerato piccolo importatore chi immatricola un numero inferiore di tali veicoli all’anno. Il grande importatore dev’essere registrato presso l’UFE e dispone di un apposito conto, cui viene attribuito il veicolo, poi conteggiato tramite fattura cumulativa. Nel caso di un piccolo importatore, la fatturazione viene disposta dall’UFE per ogni veicolo, a condizione che il mezzo sia soggetto alle disposizioni in materia di CO2 e a una sanzione.
In linea di principio, tutti i veicoli devono essere registrati nel portale KDI mediante lo stesso modulo digitale. Fanno eccezione quelli dei grandi importatori secondo l’UFE, essendo questi già registrati in via preliminare presso l’USTRA per il processo di immatricolazione dei veicoli.
All’inizio dell’immissione si deve inserire solo il tipo di veicolo, scegliendo fra il trattamento di un veicolo singolo e la richiesta di un’approvazione del tipo svizzera. Nel primo caso il richiedente comunica il numero di telaio e di matricola. Se il veicolo appartiene alla categoria M, N o O, viene verificata la possibilità di ottenere un eCoC tramite EUCARIS. Se è disponibile un eCoC, i dati sono pronti per un’eventuale attuazione delle disposizioni sulle emissioni di CO2 e l’immatricolazione presso il Cantone.
Se non è disponibile un eCoC ma un CoC cartaceo e il veicolo rientra nel campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli nuovi, il cliente deve presentare all’USTRA un duplicato o una scansione del CoC cartaceo originale per la registrazione dei dati pertinenti. Il cliente può quindi scegliere se far convertire i dati del CoC cartaceo in una raccolta dati digitale per l’immatricolazione presso il Cantone (immatricolazione amministrativa per le automobili nuove di categoria M1). A tal fine deve inoltrare il CoC cartaceo originale. Altrimenti, il cliente può rinunciare alla digitalizzazione dei dati su carta e recarsi direttamente all’ufficio cantonale della circolazione stradale, il quale rileverà elettronicamente i dati del CoC cartaceo nel SIAC come finora.
Se non è disponibile un’approvazione generale UE e il veicolo rientra nel campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 (p. es. un veicolo importato dall’America), il cliente deve registrare il veicolo nel portale KDI e comunicare all’USTRA i dati necessari ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di CO2.
Se non si dispone di un eCoC e il veicolo non rientra nel campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2, il cliente deve rivolgersi all’ufficio della circolazione stradale cantonale.
Nel caso di un singolo veicolo non appartenente alla categoria M, N o O, il richiedente viene rinviato direttamente agli uffici della circolazione stradale cantonali. Lo stesso vale per i veicoli che non rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 e che dispongono solo di un CoC cartaceo. Presso gli uffici della circolazione stradale cantonali hanno luogo sia l’esame d’immatricolazione sia l’immatricolazione vera e propria.