Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine

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1.5 Veicoli della categoria M1 ≤3,50 t con approvazione generale UE

Questi veicoli dispongono oggi di un CoC in formato cartaceo e a partire dal 5 luglio 2026 dovranno essere dotati di un eCoC.

1) Veicoli con eCoC

L’importatore comunica all’USTRA il veicolo importato. L’USTRA ottiene l’eCoC tramite EUCA-RIS, registra i dati nel SIAC e dispone così delle informazioni necessarie per l’immatricolazione (1.1 secondo la fig. 2 sotto). Tale procedura è applicabile sia per i grandi sia per i piccoli importatori. Si passa quindi all’attuazione delle disposizioni in materia di CO2. Nel caso di un grande importatore, il veicolo viene assegnato al relativo conto CO2. I piccoli importatori necessitano per l’immatricolazione di un’attestazione dell’UFE, che viene rilasciata solo dopo il pagamento di un’eventuale sanzione. I dati vengono poi inoltrati attraverso il SIAC alle applicazioni cantonali per l’immatricolazione (1.2). Nel contempo, l’USTRA predispone la relativa scheda tecnica elettronica, consultabile tramite il numero di matricola. Con il modulo 13.20 A, compilato secondo le istruzioni per la compilazione del rapporto di perizia 13.20, il veicolo può quindi essere immatricolato. Nel caso delle automobili ≤3,50 t, l’immatricolazione avviene quasi esclusivamente in via amministrativa (eccezione: p. es. i veicoli per uso speciale).

2) Veicoli con CoC in formato cartaceo

Questa fattispecie riguarda solo gli importatori di automobili ≤3,50 t i cui veicoli non dispongono di eCoC (v. descrizione processo al punto 1) né di scheda tecnica svizzera (v. descrizione processo al punto 3), nella maggior parte dei casi piccoli importatori. L’importatore può richiedere una raccolta dati completa per l’immatricolazione amministrativa inviando a tal fine il CoC cartaceo all’USTRA (2.1), che lo controlla e registra i dati elettronicamente nel SIAC dietro pagamento di una tassa da 60 a 90 franchi, in base al tempo richiesto. Si passa quindi all’attuazione delle disposizioni in materia di CO2 e i dati vengono inoltrati attraverso il SIAC alle applicazioni cantonali per l’immatricolazione (2.2). Nel contempo, l’USTRA predispone la relativa scheda tecnica elettronica, consultabile tramite il numero di matricola. Con il modulo 13.20 A, compilato secondo le istruzioni per la compilazione del rapporto di perizia 13.20, il veicolo può quindi essere immatricolato. Nel caso delle automobili ≤3,50 t, l’immatricolazione avviene quasi esclusivamente in via amministrativa (eccezione: p. es. i veicoli per uso speciale). In genere, se il numero di veicoli importati è elevato non conviene richiedere una raccolta dati elettronica del singolo veicolo, ma è più economica una scheda tecnica per un numero indefinito di veicoli (il cui prezzo va da fr. 100 a fr. 300).

Se l’importatore, invece di una raccolta dati completa per l’immatricolazione del veicolo, richiede solo la registrazione dei dati per l’attuazione delle disposizioni in materia di CO2, l’immatricolazione non può avvenire in via amministrativa, ma occorrerà dapprima fissare un appuntamento per l’esame presso l’ufficio della circolazione stradale.

3) Veicoli con scheda tecnica svizzera

Se i veicoli importati non sono dotati di eCoC e l’importatore dispone dei relativi dati dell’approvazione generale UE (3.1), si può richiedere una scheda tecnica svizzera, rilasciata dall’USTRA (3.2) e consultabile in futuro sul suo sito web. I costi per il rilascio della scheda tecnica variano tra i 100 e i 300 franchi, a seconda del tipo di trattamento. L’importatore procede all’assegnazione dei veicoli (3.3) compilando e firmando il modulo 13.20 A per ciascuno di essi. Sulla base della scheda tecnica svizzera, l’importatore può anche comunicare all’USTRA i dati del singolo veicolo per via digitale (3.4). I dati del modulo 13.20 A sono completati dall’ufficio della circolazione stradale (3.5), dopodiché si procede all’attuazione delle disposizioni in materia di CO2. Il completamento dei dati può anche essere delegato a officine autorizzate. Una volta effettuata l’immissione dei dati dall’ufficio della circolazione stradale sulla base del modulo 13.20 A, l’USTRA autorizza i dati del veicolo che può quindi essere immatricolato.