Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine
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c. Immatricolazione sulla base dei dati del singolo veicolo con esame presso l’ufficio della circo-
lazione stradale
Un veicolo nuovo può essere presentato all’ufficio della circolazione stradale per l’esame singolo, nel qual caso il rapporto di perizia è compilato dall’ufficio in questione. A seconda dei documenti esibiti come prova della conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento, è necessario effettuare un esame di identificazione, un controllo di funzionamento (art. 30a OETV) o un esame tecnico completo (art. 30b OETV). La prova può essere fornita tramite CoC in formato cartaceo oppure mediante altre attestazioni, quali ad esempio dichiarazioni di conformità o rapporti di perizia di un organo di controllo riconosciuto. Per gli autoveicoli leggeri, i rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t, i motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore, l’ufficio della circolazione può delegare la compilazione del rapporto di perizia e il controllo di funzionamento a officine per il cosiddetto collaudo in officina (art. 32 cpv. 1 e 2 OETV). Pertanto, un privato che importa ad esempio un autofurgone di categoria N1 munito di CoC in formato cartaceo, invece di recarsi presso l’ufficio della circolazione stradale per il controllo di funzionamento (art. 30a cpv. 1 lett. a OETV), può anche portare il veicolo in un’officina autorizzata, la quale, dopo aver svolto tale controllo, compilerà il rapporto di perizia e lo trasmetterà quindi all’ufficio della circolazione stradale per l’immatricolazione, che non dovrà più effettuare alcun controllo fisico.
Attualmente circa l’83 per cento dei veicoli a motore è immatricolato mediante scheda tecnica svizzera, il 7 per cento circa tramite CoC e il restante 10 per cento per mezzo di approvazione del tipo svizzera
oppure è esonerato dall’approvazione del tipo.Ist-Situation Zulassungswesen vor 2022
Homologation EU Hersteller APS Importeur ASTRA StVA
Antrag DB Daten-IVZ
Fahrzeuge für den Erstellung COC Lieferung EU-GG (Typ-Daten)
EU-Markt Zulassung 80- Zuweisung DB auf 13.20A (administrativ) 83% hergestellt Erstellung
EU-GG Erstellung DB
Komplett-
fahrzeug Lieferung CoC Lieferung CoC (Einzel-Fz-Daten)
Fahrzeuge
Lieferung CoC (Einzel-Fz-Daten)
Direktimport
vollständiges melde- & prüfpflichtige Änderungen Zulassung 7- 2-Stufiges Fahrzeug Lieferung Daten nicht melde- & prüfpflichtige Änderungen 10% Verfahren Erstellung EU-GG unvollständiges (per Termin)
Basisfahrzeug Fahrzeug Antrag auf Prüfnachweise Lieferung Daten
Lieferung Prüfungen /
Antrag Teil- Bestätigungen Antrag TG
CH-Fahrzeuge Genehmigung Antrag Prüfungen / Zulassung
in oder für die CH Bestätigungen Zuweisung TG auf 13.20A (admin. od. 8-9% hergestellt Erstellung Teil- per Termin)
Genehmigung Lieferung Typ- Daten und Teil- Genehmigung(en) Erstellung CH-TG
Antrag Prüfungen /
Bestätigungen
Fahrzeuge Zulassungsfähigkeit Zulassung
(per Termin) 1-2% Direktimport nachweisen
Lieferung Prüfungen /
Bestätigungen
Figura 1: Situazione attuale dell’immatricolazione di veicoli
1.2 Digitalizzazione dei processi di immatricolazione nell’UE
Con il regolamento (UE) 2018/8584, dal 1º settembre 2020 l’UE ha introdotto un nuovo regime di omologazione e immatricolazione per i veicoli delle categorie M, N e O. Il nuovo regolamento prevede che, a partire dal 5 luglio 2026, i fabbricanti di veicoli con approvazione generale UE siano tenuti a mettere a disposizione dell’autorità di omologazione nazionale che ha rilasciato detta approvazione un certificato di conformità elettronico (eCoC, «electronic Certificate of Conformity») per ogni veicolo. Tale certificato consiste in una raccolta dati predisposta dal costruttore, in cui si attesta che il veicolo prodotto è conforme al tipo omologato e a tutti gli atti normativi applicabili al momento della sua fabbricazione. Se un costruttore è in grado di fornire un simile eCoC all’autorità di omologazione nazionale che ha emesso l’approvazione generale UE, viene esonerato dall’obbligo vigente di fornire un CoC in formato cartaceo insieme al veicolo. In tal modo nell’UE i veicoli delle categorie M, N e O provvisti di approvazione generale UE
4 Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE.