Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine

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il 20 % sui costi diretti di personale) e le spese specifiche connesse al compito (p. es. consulenze, sistemi informatici ecc.).

Allegato, numero 4a

Le restanti prestazioni del vigente allegato 3 OATV sono trasferite senza modifiche nel nuovo numero 4a. Nella versione francese il termine «adjonctions» è sostituito con «ajouts».

3.5 Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (OSIAC)

Ingresso

Dal 1º settembre 2023, il trattamento dei dati personali e dei dati delle persone giuridiche non si basa più sulla legge sulla protezione dei dati ma sulla legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). È dunque necessario introdurre come nuove basi legali gli articoli 57r (Trattamento di dati concernenti persone giuridiche) e 57s LOGA (Comunicazione di dati concernenti persone giuridiche).

Art. 4, frase introduttiva

L’attuale frase introduttiva viene precisata con l’aggiunta dei veicoli «destinati all’immatricolazione». Tale integrazione è necessaria in quanto il sottosistema SIAC Veicoli contiene i dati non solo dei veicoli immatricolati, ma anche di quelli destinati all’immatricolazione.

Art. 5, rubrica e cpv. 1bis

L’USTRA assume nuovi compiti di rilevamento dei dati, registrando nel SIAC i CoC ottenuti dalla banca dati europea EUCARIS o i CoC in formato cartaceo dopo averli rielaborati in una raccolta dati elettronica. La registrazione dei dati deve pertanto essere menzionata nella rubrica e nel capoverso 1bisdell’articolo 5.

Art. 17 cpv. 4

Per ogni veicolo immatricolato sulla base di una raccolta dati elettronica del singolo veicolo, l’USTRA pubblica costantemente sul portale Internet Scheda tecnica elettronica i dati iniziali dei veicoli nonché i dati di contatto dei costruttori e quelli degli importatori che hanno precedentemente acconsentito per iscritto alla pubblicazione. Questi dati dei veicoli servono alle parti coinvolte nel processo d’immatricolazione (importatori, officine, uffici della circolazione stradale ecc.) per fini informativi.

Art. 19 cpv. 3

Il nuovo capoverso 3 funge da base legale per l’ottenimento di CoC elettronici dalla banca dati europea EUCARIS. Non vengono trasmessi dati di persone o veicoli svizzeri all’estero.

4 Ripercussioni

Con il passaggio dall’approvazione del tipo ai dati digitali del singolo veicolo, la registrazione dei dati per l’immatricolazione della maggior parte dei veicoli è trasferita dagli uffici della circolazione stradale cantonali e dalle officine alla Confederazione (USTRA). Solo i dati dei veicoli nuovi incompleti trasformati o di quelli che presentano modifiche tecniche devono continuare a essere registrati direttamente presso l’ufficio della circolazione stradale.

L’immatricolazione diventa più semplice e rapida. Soprattutto l’immatricolazione amministrativa per le automobili nuove e complete che non presentano modifiche soggette a comunicazione ed esame comporta un notevole sgravio per gli uffici della circolazione stradale e le officine, in quanto in passato tale possibilità è stata ancora poco sfruttata. Piuttosto, i dati di un veicolo singolo venivano spesso accertati tramite il controllo di funzionamento effettuato dalle officine delegate al collaudo.

Grazie alla digitalizzazione dei processi e alla registrazione dei dati del singolo veicolo già prima dell’immatricolazione, la qualità dei dati utilizzati a tale scopo dovrebbe migliorare, mentre si assisterà a una riduzione complessiva degli oneri sia per gli importatori che per gli uffici della circolazione stradale.