Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Art. 29 cpv. 5, 6 e 7
Capoverso 5
La definizione relativa al momento in cui un veicolo è considerato «nuovo», finora riportata nell’articolo 30 capoverso 2 OETV, non è corretta dal punto di vista della sistematica legislativa in quanto, oltre all’articolo 30, anche gli articoli 30a, 30b e 30c OETV disciplinano i diversi tipi di esame dei veicoli nuovi. La definizione deve pertanto essere riportata già nell’articolo 29, che illustra i principi per gli esami d’immatricolazione, e quindi prima dei tipi di esame dei veicoli nuovi.
Capoversi 6 e 7
In linea con il regolamento (UE) 2018/858, viene definito in cosa consiste un veicolo «completo» e un veicolo «completato». Sia i veicoli «completi» che quelli «completati» soddisfano i requisiti tecnici specifici dell’OETV, il che costituisce una delle condizioni fondamentali per l’immatricolazione di veicoli secondo l’articolo 71 OAC. I veicoli «completati» potranno essere immatricolati solo dopo essere stati sottoposti a determinati esami. Le definizioni sono necessarie affinché sia evidente che solo i veicoli nuovi «completi» con eCoC possono essere immatricolati con esame amministrativo.
Art. 30
Il testo dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b «un certificato di conformità europeo in formato elettronico secondo l’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/858» è stato decretato dal Consiglio federale L’entrata in vigore della disposizione è stata tuttavia rinviata a un secondo momento. Con il presente progetto si riformula il contenuto della lettera b.
Capoverso 1
L’esame esclusivamente amministrativo sulla base di una raccolta dati elettronica del singolo veicolo, senza l’obbligo di portare il veicolo presso l’ufficio della circolazione stradale, viene limitato alle automobili ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a OETV nuove e complete della classe M1, in quanto gran parte di questi mezzi è importata in Svizzera senza aver subito modifiche in seguito alla fabbricazione e quindi con caratteristiche perfettamente rispondenti ai dati iniziali riportati nell’eCoC o nel CoC. Per questi veicoli la raccolta dati elettronica basata su un eCoC o su un CoC può essere utilizzata senza variazioni per emettere la licenza di circolazione. Per tutti gli altri generi di veicoli ciò non è possibile: per esempio, per i veicoli nuovi della classe N1, anch’essi in gran parte importati in Svizzera senza essere stati modificati e dotati di un eCoC, nella licenza di circolazione dev’essere tassativamente inserita la cifra 243 (= peso per asse entro i limiti del peso totale del convoglio secondo la direttiva asa n. 6). Tale registrazione è effettuata dall’ufficio della circolazione stradale o dall’officina, motivo per cui questi mezzi e i loro eCoC non si prestano all’immatricolazione amministrativa, almeno finché le prescrizioni svizzere relative alla licenza di circolazione non saranno armonizzate con quelle dell’UE.
Genere di veicolo Documenti / raccolta Tipo di esame Basi legali dati
Automobili ai sensi Rapporto di perizia ba- Esame amministrativo Art. 30 cpv. 1 lett. a dell’art.11 cpv. 2 lett. a sato su un’approva- OETV
OETV nuove e complete zione del tipo
Rapporto di perizia ba- Esame amministrativo Art. 30 cpv. 1 lett. a sato su una scheda tec- OETV
nica
Rapporto di perizia ba- Esame amministrativo Art. 30 cpv. 1 lett. b sato su una raccolta OETV
dati elettronica del sin-
golo veicolo secondo
l’art. 72b cpv. 1 OAC