Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Attuale sistema d’immatricolazione dei veicoli in Svizzera

Finora i nuovi veicoli a motore e i loro rimorchi costruiti in serie sono immatricolati come segue:

a. Immatricolazione sulla base di un’approvazione del tipo svizzera con i dati globali del veicolo

L’importatore o il costruttore di veicoli nuovi chiede all’USTRA di emettere un’approvazione del tipo svizzera contenente i dati globali per veicoli di un determinato tipo, variante o versione. L’USTRA rilascia il documento a fronte di un emolumento di 300 franchi. L’approvazione del tipo svizzera contiene valori, per esempio per un tipo di veicolo, che possono essere precisi o presentarsi anche come «valori da-a», per esempio un intervallo di dati relativi al peso. Sulla base di tale certificato, l’importatore può quindi immatricolare presso l’ufficio cantonale della circolazione stradale un numero qualunque di veicoli importati del tipo/variante/versione indicati, purché i valori coincidano.

Il titolare di un’approvazione del tipo svizzera che intende immatricolare un veicolo nuovo sulla base di tale documento può compilare e firmare autonomamente il relativo rapporto di perizia a prescindere dalla categoria di veicolo (art. 75 cpv. 1 OAC), oppure può affidare tali lavori a un’officina per le categorie di veicolo di cui all’articolo 32 capoverso 2 OETV. Non è più necessario presentare il veicolo all’ufficio della circolazione stradale per il controllo. Le attuali basi giuridiche non escludono che anche i veicoli a motore pesanti possano essere immatricolati con esame amministrativo. Da un’inchiesta condotta presso gli uffici della circolazione stradale è emerso che, pur non essendo praticamente mai utilizzata, questa possibilità di immatricolazione per i veicoli a motore pesanti rappresenta una lacuna di sicurezza che dev’essere colmata.

b. Immatricolazione sulla base di una scheda tecnica svizzera contenente i dati globali del veicolo

Un CoC (cartaceo o elettronico) equivale all’attestazione, da parte dell’autorità di omologazione europea, dell’esistenza di un’approvazione generale UE per il relativo veicolo e quindi della sua conformità, al momento del rilascio, a tutte le prescrizioni europee. L’approvazione generale UE è rilasciata dall’autorità di omologazione di uno Stato membro dell’UE (p. es. per la Germania il Kraftfahrt-Bundesamt, KBA). I veicoli che ne sono provvisti sono riconosciuti dalla Svizzera, in quanto rientrano nel campo di applicazione dell’MRA stipulato nell’ambito degli Accordi bilaterali I tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea.

Se i veicoli nuovi importati dispongono di un’approvazione generale UE, in luogo di un’approvazione del tipo svizzera può essere richiesta all’USTRA una cosiddetta scheda tecnica svizzera (il cui costo di 100 franchi è inferiore), a condizione che l’importatore trasmetta preventivamente i dati del veicolo per via elettronica. In caso contrario si dovranno pagare 300 franchi anche per la scheda tecnica svizzera, in quanto in tal caso l’USTRA dovrà predisporla sulla base dell’approvazione generale UE, estrapolando i dati del veicolo da tale documentazione. Contenendo sia valori precisi sia «valori da-a» per un tipo, una variante o una versione di veicolo, la scheda tecnica svizzera può essere utilizzata dall’importatore per immatricolare presso l’ufficio cantonale della circolazione stradale un numero qualunque di veicoli importati del tipo/variante/versione indicati, purché i valori coincidano.

Analogamente all’approvazione del tipo svizzera, si applica quanto segue: il titolare di una scheda tecnica svizzera che intende immatricolare un veicolo nuovo sulla base di tale documento può compilare e firmare autonomamente il relativo rapporto di perizia, a prescindere dalla categoria di veicolo (art. 75 cpv. 1 OAC), oppure può affidare tali compiti a un’officina per le categorie di veicolo di cui all’articolo 32 capoverso 2 OETV. Non è più necessario presentare il veicolo all’ufficio della circolazione stradale per il controllo. Le attuali basi giuridiche non escludono che anche i veicoli a motore pesanti possano essere immatricolati con esame amministrativo. Da un’inchiesta condotta presso gli uffici della circolazione stradale è emerso che, pur non essendo praticamente mai utilizzata, questa possibilità di immatricolazione per i veicoli a motore pesanti rappresenta una lacuna di sicurezza che dev’essere colmata.