Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine
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Rapporto esplicativo Nuovo regime di immatricolazione veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale
Compendio
Il presente progetto di revisione persegue i seguenti obiettivi:
• modernizzare, digitalizzare e rendere più efficiente l’immatricolazione di veicoli in Svizzera, nonché armonizzarla con le prescrizioni in materia di scambio di certificati di conformità in formato elettronico secondo il regolamento (UE) 2018/858;
• riprendere nelle ordinanze svizzere il certificato di conformità in formato elettronico del regolamento (UE) 2018/858 come nuovo documento di immatricolazione;
• dare seguito alla mozione Darbellay (13.3818 «Snellimento delle procedure d’immatricolazione dei veicoli a motore e aumento della sicurezza stradale»);
• dare seguito alla mozione Reimann (16.3846 «Meno burocrazia attraverso l’abolizione della marca di controllo che attesta l’approvazione del tipo dei veicoli stradali»);
• calcolare il rapporto potenza/peso dei motoveicoli in modo uniforme in tutta la Svizzera, utilizzando lo stesso metodo dell’UE.
Situazione iniziale
In Svizzera è possibile immatricolare più veicoli di un tipo, una variante o una versione sulla base di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) effettuando un esame d’immatricolazione presso l’ufficio cantonale della circolazione stradale. L’immatricolazione di un singolo veicolo può inoltre avvenire dietro presentazione di un certificato di conformità europeo (CoC, «Certificate of Conformity») in formato cartaceo o con le corrispondenti attestazioni o dichiarazioni di conformità in combinazione con un esame d’identificazione o un controllo di funzionamento. In assenza di tali documenti, viene eseguito un esame tecnico completo.
Poiché un’approvazione del tipo svizzera o una scheda tecnica contiene la raccolta dati globale, ad esempio di una variante di un veicolo, quest’unico documento consente di immatricolare diversi veicoli della stessa variante, facilitando l’immatricolazione per la maggior parte degli importatori. La maggioranza delle attuali immatricolazioni in Svizzera si basa pertanto sui dati globali del veicolo, che devono, in via preliminare, essere esaminati e autorizzati come approvazione del tipo dall’USTRA oppure elaborati dallo stesso sotto forma di scheda tecnica.
Finora i piccoli importatori (importazione di meno di 50 automobili o sei autofurgoni all’anno secondo l’articolo 20 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2; RS 641.711) hanno sempre presentato i loro veicoli all’ufficio della circolazione stradale, il quale li immatricola sulla base di un CoC in formato cartaceo o di altri documenti contenenti i dati del singolo veicolo. I CoC in formato cartaceo sono perlopiù rilasciati dai costruttori sulla base del nuovo regolamento (UE) 2018/858, precedentemente in virtù della direttiva 2007/46/CE, e forniti insieme a ciascun veicolo delle categorie M1, N2 e O3 secondo l’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41).
Con il regolamento (UE) 2018/858, che sostituisce la direttiva 2007/46/CE, l’Unione europea ha introdotto dal 1º settembre 2020 un nuovo regime di omologazione e immatricolazione per i veicoli delle categorie M1, N2 e O3, secondo il quale, a partire dal 5 luglio 2026, i produttori di veicoli con approvazione generale UE saranno tenuti a mettere a disposizione delle autorità di omologazione degli Stati membri dell’UE un certificato di conformità europeo elettronico (eCoC). Nell’UE i veicoli delle suddette categorie sono dunque immatricolati sulla base delle raccolte dati del singolo veicolo contenute negli eCoC. I produttori che forniscono un eCoC alle autorità di omologazione sono esonerati dall’obbligo attuale di predisporre un CoC in formato cartaceo e allegarlo al veicolo.
1 Veicoli a motore per il trasporto di persone: automobili, minibus e autobus.
2 Veicoli a motore per il trasporto di merci: autocarri e autofurgoni.
3 Rimorchi.