Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine
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essere limitato ai certificati di conformità europei in formato cartaceo secondo l’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/858, in quanto solo le categorie di veicoli M1 e N1 sono soggette alle disposizioni in materia di CO2 e devono quindi essere notificate all’USTRA. Tutti gli altri veicoli muniti di CoC cartaceo dovranno continuare a essere presentati agli uffici della circolazione stradale per la registrazione dei dati e l’immatricolazione.
Poiché ogni costruttore redige i CoC in modo individuale per la propria marca o le proprie marche, la registrazione dei dati può richiedere tempi diversi. Di conseguenza, per questo nuovo compito l’USTRA richiederà tra 60 e 90 franchi, a seconda della struttura più o meno chiara del CoC cartaceo.
La raccolta dati elettronica del singolo veicolo potrà successivamente essere utilizzata ai fini dell’immatricolazione come una raccolta dati basata su un eCoC. Per le automobili ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a OETV nuove e complete, ciò significa che dovranno essere sottoposte a un esame amministrativo e non fisico presso l’ufficio della circolazione stradale.
1.3.2. Immatricolazione sulla base di un’approvazione del tipo svizzera contenente i dati globali di un tipo, una variante o una versione di veicolo
Le approvazioni del tipo svizzere potranno continuare a essere emesse per tutte le categorie di veicoli, quindi anche per le categorie M, N e O nel caso in cui non si possa ottenere alcun eCoC da EUCARIS. Tali documenti non saranno tuttavia più redatti nell’applicazione TARGA in uso dal 1984, dovendo questa essere urgentemente sostituita da un’applicazione moderna. La nuova applicazione IVITA-S, attiva dal 2021, mira pertanto a sostituire e modernizzare le funzioni di TARGA per poi rimpiazzarla definitivamente.
I titolari di un’approvazione del tipo svizzera per i veicoli di cui all’articolo 30 capoversi 1 e 2 OETV potranno farli immatricolare con esame amministrativo. Per gli autoveicoli leggeri, i rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t, i motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore questo tipo di immatricolazione sarà tuttavia soggetto a una restrizione.
1.3.3. Immatricolazione sulla base di una scheda tecnica svizzera contenente i dati globali veicolo di un tipo, una variante o una versione di veicolo
Poiché gran parte dei veicoli con approvazione generale UE disporrà di un eCoC, la necessità di schede tecniche diminuirà notevolmente. Dovrà tuttavia essere possibile redigerle anche in futuro per tre motivi:
- l’obbligo per i costruttori di veicoli con approvazione generale UE di fornire un eCoC per ciascun
veicolo all’autorità di omologazione nazionale che ha rilasciato l’approvazione generale UE si applicherà, secondo il regolamento (UE) 2018/858, solo dal 5 luglio 2026. Sino ad allora i costruttori potranno continuare a dotare i loro veicoli di CoC in formato cartaceo;
- per determinate categorie di veicoli con approvazione generale UE la scheda tecnica è indispensa-
bile, non essendo ancora stata fissata una data concreta per il passaggio agli eCoC (p. es. L, motoveicoli);
- nel caso in cui, per motivi tecnici o di altra natura, non fosse più possibile ottenere eCoC da EUCARIS,
per un periodo più o meno lungo, la scheda tecnica svizzera potrà fungere da soluzione di ripiego. In tal modo l’USTRA garantisce che l’immatricolazione dei veicoli continui a funzionare anche se all’improvviso non si potessero più ottenere eCoC.
In seguito al trasferimento delle funzioni di TARGA al SIAC anche le schede tecniche saranno redatte nel SIAC.
Analogamente ai titolari di approvazione del tipo, anche i titolari di una scheda tecnica per i veicoli di cui all’articolo 30 capoversi 1 e 2 OETV potranno ottenere l’immatricolazione con esame amministrativo, tuttavia con una restrizione per gli stessi veicoli.