Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Tutti gli altri vei- CoC in formato carta- Controllo di funziona- Art. 30a cpv. 1
coli completi e ceo mento lett. c OETV
completati
Raccolta dati elettro- Controllo di funziona- Art. 30a cpv. 1
nica del singolo vei- mento lett. c OETV
colo secondo l’art. 72b
cpv. 1 OAC
Raccolta dati elettro- Controllo di funziona- Art. 30a cpv. 1
nica del singolo vei- mento lett. c OETV
colo secondo l’art. 72b
cpv. 3 OAC
Approvazione del tipo Controllo di funziona- Art. 30a cpv. 1
mento lett. c OETV
Scheda tecnica Controllo di funziona- Art. 30a cpv. 1
mento lett. c OETV
Capoverso 1bis
Il vigente capoverso 1 lettera b numero 5 OETV è trasferito nel nuovo capoverso 1bise riformulato in modo più chiaro, senza modifiche contenutistiche. I soggetti che godono di privilegi e immunità diplomatici o consolari dovranno, come finora, sottoporre il proprio veicolo a un controllo di funzionamento. Non occorre presentare un CoC in formato cartaceo.
Capoverso 3
È modificato il rimando al nuovo capoverso 1 lettera d numero 2.
Art. 30b
I veicoli sprovvisti di raccolte dati elettroniche o di documenti secondo l’articolo 30 capoverso 1 e l’articolo 30a OETV (p. es. veicoli americani senza approvazione generale UE) dovranno continuare ad essere presentati per un esame tecnico completo presso l’ufficio della circolazione stradale. Si precisa che può trattarsi di veicoli completi o completati che devono essere sottoposti a un esame tecnico completo.
Art. 30c
È modificato il rimando al nuovo articolo 30a capoverso 1 lettera d numeri 1–4.
Art. 31 cpv. 1
Poiché la definizione di veicolo nuovo è spostata dall’attuale articolo 30 capoverso 2 al nuovo articolo 29 capoverso 5 OETV, il rimando tra parentesi nell’articolo 31 capoverso 1 deve essere modificato di conseguenza.
La possibilità di utilizzare raccolte dati elettroniche del singolo veicolo basate su un CoC in formato elettronico o in formato cartaceo anche per i veicoli non nuovi è disciplinata nella lettera c. Le lettere d ed e riprendono il testo delle attuali lettere c e d. Tutti i veicoli non nuovi dovranno continuare ad essere presentati all’ufficio della circolazione stradale per un controllo di funzionamento.
Art. 32 cpv. 1
Poiché finora tutte le autorità d’immatricolazione hanno approvato la compilazione del rapporto di perizia e il controllo di funzionamento, ossia il collaudo in officina, sempre solo per i veicoli nuovi, tale prassi è ora sancita nel capoverso 1 (veicoli nuovi).
Inoltre, in futuro le officine autorizzate potranno effettuare il collaudo in officina anche per i veicoli dotati di raccolte dati elettroniche del singolo veicolo, tuttavia, come finora, limitatamente ai generi di veicoli menzionati nel capoverso 2. Di conseguenza, chi importa un veicolo nuovo della classe N1 e dispone della relativa raccolta dati elettronica del singolo veicolo, pur non potendo immatricolarlo con esame amministrativo conformemente all’articolo 30 OETV, può comunque immatricolarlo ricorrendo a un’officina autorizzata al collaudo sulla base dell’articolo 32 OETV. L’officina compila il rapporto di perizia ed esegue il controllo di funzionamento, per cui il veicolo, come nel caso di un esame amministrativo, non deve più essere presentato all’ufficio della circolazione stradale.