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Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine
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Ordinanza
2Fino ad avvenuta affiliazione a un OAD, può continuare a svolgere la sua attività di consulente per i clienti che aveva già al momento del suo cambiamento di statuto e fornire loro consulenza per nuove transazioni. Se entro il termine prescritto non ha presentato una richiesta a un OAD, oppure se gli viene rifiutata l’affiliazione, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di consulente.
Art. 12h Uscita ed esclusione da un OAD
1Se un consulente che intende continuare a esercitare l’attività di consulente a titolo professionale esce da un OAD o ne viene escluso, deve presentare una richiesta di affiliazione a un altro OAD entro due mesi dall’uscita o dal passaggio in giudicato della decisione di esclusione.
2Fino al ricevimento della decisione in merito alla richiesta, può continuare a svolgere la sua attività di consulente solo nell’ambito delle relazioni d’affari già esistenti.
3Se entro il termine prescritto non ha presentato una richiesta a un OAD, oppure se gli viene rifiutata l’affiliazione, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di consulente.
Art. 12i Cessazione dell’attività
1Se una persona cessa l’attività di consulente a titolo professionale ma vuole continuare a esercitare l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale, lo annuncia all’autorità o all’organismo competente per la vigilanza entro due mesi.
2Se una persona cessa l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale ma vuole continuare a esercitare l’attività di consulente a titolo professionale, deve presentare una richiesta di affiliazione a un OAD entro due mesi, salvo se è già affiliata a un OAD e continua a soddisfare le condizioni di affiliazione. I capoversi 2 e 3 dell’articolo 12h sono applicabili per analogia.
Art. 15a Metalli preziosi e pietre preziose contemplati
1Sono considerati metalli preziosi ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2bisLRD quelli che rivestono la forma di:
a. prodotti della fusione ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 della legge del 20 giugno 193336 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP);
b. materie da fondere ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 LCMP;
c. prodotti semifiniti ai sensi dell’articolo 52 capoverso 2 dell’ordinanza dell’8 maggio 193437 sul controllo dei metalli preziosi.
2Sono considerate pietre preziose ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2bisLRD i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi e i diamanti non infilati, non montati e non incastonati.
36RS 941.31