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Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine

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Ordinanza

c. le cittadinanze degli aventi economicamente diritto;

d. l’indirizzo della sede o del domicilio degli aventi economicamente diritto;

e. la natura del controllo esercitato dagli aventi economicamente diritto;

f. la presenza di rapporti fiduciari;

g. la presenza di trust nella catena di controllo;

h. il numero di annotazioni;

i. la motivazione di annotazioni;

j. se esiste già un’annotazione, i precedenti penali rilevanti dell’avente economicamente diritto;

k. la presenza di una catena di controllo.

3La presenza di un’annotazione comporta l’assegnazione almeno alla categoria «rischio medio».

Art. 41 Esame preliminare e procedura di controllo da parte dell’autorità di

controllo

1L’autorità di controllo tiene conto della categoria di rischio per determinare la priorità dei controlli.

2L’autorità di controllo aggiorna le annotazioni e le informazioni nel registro conformemente al risultato dell’esame preliminare o di un’eventuale procedura di controllo.

3Il diritto dell’autorità di controllo all’accesso ai sistemi d’informazione di cui all’articolo 36 capoverso 2 LTPG non può essere delegato a terzi incaricati dell’esame preliminare delle iscrizioni o di singole attività di controllo.

Art. 42 Sistema d’informazione dell’autorità di controllo

1L’autorità di controllo dispone di un sistema d’informazione per l’analisi dei dati. Questo sistema può contenere informazioni del registro per la trasparenza, informazioni provenienti da altre fonti, come il casellario giudiziale, nonché le informazioni trasmesse dagli intermediari finanziari o dalle autorità nel quadro della segnalazione di differenze.

2I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono distrutti non appena non saranno più necessari.

Art. 43 Ripresa di informazioni dal progetto di pilota

Con il consenso dell’ente giuridico interessato, l’autorità che tiene il registro riprende nel registro per la trasparenza le informazioni registrate nel quadro di un progetto pilota prima dell’entrata in vigore della LTPG. L’autorità che tiene il registro ne informa l’ente giuridico. L’obbligo di annuncio dell’ente giuridico è considerato adempiuto nella misura in cui vengono riprese informazioni. La data dell’entrata in vigore della LTPG coincide con quella dell’adempimento dell’obbligo di annuncio.