Progetto
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto
Ordinanza
a. la denominazione dell’autorità di controllo, dell’autorità, dell’intermediario finanziario o del consulente che accede al registro;
b. il nome e il cognome o l’identificatore della persona che consulta il registro;
c. la data e l’ora della consultazione;
d. se l’accesso avviene tramite la piattaforma elettronica o attraverso un’interfaccia;
e. il tipo di accesso;
f. le informazioni consultate e i riscontri.
2I verbali sono conservati per due anni.
Art. 27 Conformità agli scopi delle consultazioni
1L’autorità che tiene il registro valuta regolarmente il tipo e la frequenza degli accessi al registro per la trasparenza da parte dell’autorità di controllo, delle autorità, degli intermediari finanziari e dei consulenti. Informa l’autorità di controllo, le autorità, gli intermediari finanziari e i consulenti in merito ai risultati della valutazione che li riguardano.
2Se sospetta un accesso non conforme agli scopi da parte di un collaboratore, l’autorità che tiene il registro informa l’autorità di controllo, le autorità interessate, gli intermediari finanziari e i consulenti dei suoi sospetti comminandogli il blocco dell’accesso. L’autorità di controllo, le autorità interessate, gli intermediari finanziari e i consulenti procedono ai chiarimenti necessari e informano l’autorità che tiene il registro sull’esito.
3Se constata una consultazione non conforme agli scopi, l’autorità che tiene il registro può bloccare l’accesso della persona interessata. L’autorità che tiene il registro ne informa l’autorità di controllo, l’autorità interessata, l’intermediario finanziario interessato o il consulente interessato.
Art. 28 Estratto completo del registro
Un estratto completo del registro contiene le informazioni seguenti:
a. nel caso di enti giuridici di diritto privato svizzero, informazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 come pure luogo, numero postale di avviamento e Paese della sede;
b. nel caso di enti giuridici di diritto estero, informazioni di cui all’articolo 10 capoverso 2;
c. nel caso di società quotate in borsa, informazioni di cui all’articolo 10 capoverso 3;
d. informazioni sugli aventi economicamente diritto di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2, il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone e, se necessario, l’indicazione che una persona sia stata identificata, a titolo sussidiario, quale avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 2 LTPG);