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Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine

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Ordinanza

e. la motivazione della differenza secondo il capoverso 3.

2Per completare la motivazione (art. 30 cpv. 3 e 31 cpv. 2 LTPG), gli intermediari finanziari o le autorità possono trasmettere ulteriori informazioni, compresi gli allegati e i documenti giustificativi.

3La segnalazione deve contenere una o più delle motivazioni seguenti:

a. uno o più aventi economicamente diritto non sono iscritti;

b. una o più persone sono iscritte, anche se non sono aventi economicamente diritto o non soddisfano i criteri di persona soggetta all'obbligo di informazione di cui all’articolo 12;

c. la natura del controllo esercitato da uno o più aventi economicamente diritto non è iscritta correttamente;

d. l’estensione del controllo esercitato da uno o più aventi economicamente diritto non è iscritta correttamente;

e. i dati personali relativi a uno o più aventi economicamente diritto o relativi a una persona soggetta all'obbligo di informazione sono errati o incompleti;

f. una persona è stata annunciata, a titolo sussidiario, quale avente economicamente diritto, anche se sono noti uno o più aventi economicamente diritto;

g. le indicazioni relative all’ente giuridico sono errate o incomplete.

4Se la segnalazione è effettuata da un’autorità, quest’ultima comunica al registro per la trasparenza nel quadro di un’ulteriore informazione se ha proceduto ai chiarimenti necessari e a quali conclusioni è giunta.

Art. 33 Eccezioni all’obbligo di segnalazione delle differenze

Non devono essere segnalate:

a. le altre o ulteriori informazioni relative agli aventi economicamente diritto delle società di domicilio, dei trust o delle fondazioni, acquisite dagli intermediari finanziari conformemente alla legislazione sul riciclaggio di denaro;

b. le differenze che non fanno sorgere dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni relative all’avente economicamente diritto di un ente giuridico, come le differenze dovute all’ortografia di un nome oppure alla presenza di un nome aggiuntivo o un cognome d'affinità;

c. le differenze relative a informazioni su persone, enti giuridici, società di persone o trust che fanno parte della catena di controllo, a condizione che le differenze non facciano sorgere dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni relative agli aventi economicamente diritto;

d. le differenze dovute a una mancata iscrizione o a un mancato aggiornamento dell’iscrizione, purché il termine corrispondente non sia ancora scaduto.