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Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine
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Ordinanza
2Le comunicazioni di commercianti o delle loro imprese di revisione effettuate in virtù dell’articolo 9 capoverso 1bis, 11a capoverso 1 o 15 capoverso 5 LRD contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a, c–e nonché h.
2bisLe comunicazioni di consulenti effettuate in virtù degli articoli 9 capoverso 1tere 11a LRD contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a–e, g nonché h.
2terLe comunicazioni di consulenti relative all’interruzione della relazione d’affari effettuate in virtù dell’articolo 9b capoverso 3 LRD contengono per analogia le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a, c–e nonché g. Contengono inoltre per analogia le informazioni di cui al capoverso 1bislettere a e b.
2quaterLe comunicazioni di autorità, organismi di vigilanza o di organismi di autodisciplina effettuate in virtù dell’articolo 16 capoverso 1, 22b capoverso 2 o 27 capoverso 4 LRD contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1.
Art. 3a Comunicare con l’Ufficio di comunicazione
1Lo scambio di informazioni con l’Ufficio di comunicazione è effettuato tramite un sistema d’informazione messo a disposizione dall’Ufficio stesso.
2Tutti gli utenti del sistema d’informazione devono dapprima registrarvisi.
Art. 4 cpv. 1
1Le comunicazioni e le altre informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione sono registrate nel sistema d’informazione. L’Ufficio di comunicazione conferma la ricezione delle comunicazioni dopo aver ricevuto tutte le informazioni e tutti i documenti di cui all’articolo 3. Il termine di cui all’articolo 9b capoverso 1 LRD inizia a decorrere dalla data di ricevimento indicata sulla conferma di ricezione.
Art. 7, rubrica e cpv. 1, parte introduttiva, nonché lett. d ed e
Collaborazione con le autorità, gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina
1L’Ufficio di comunicazione può richiedere alle autorità nonché agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina di cui agli articoli 29 capoversi 1–2bise 29b LRD tutte le informazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all’adempimento dei suoi compiti legali, o può riceverle da loro. Conformemente all’articolo 29 capoverso 1bisLRD, uno scambio con la SECO è possibile anche ai fini dell’applicazione della LEmb43. L’Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se:
d. l’intermediario finanziario o il consulente che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza della FINMA, della CFCG, dell’Autorità intercan-