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Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine
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Ordinanza
a. indicazioni sull’autore della segnalazione;
b. la data della segnalazione;
c. la data di iscrizione dell’annotazione;
d. il numero dell’annotazione;
e. il numero d’identificazione dell’ente giuridico interessato;
f. lo stato dell’annotazione e la data dell’ultima modifica dello stato;
g. la motivazione della segnalazione secondo l’articolo 32 capoverso 3;
h. se necessario, l’indicazione che sono disponibili ulteriori informazioni di cui all’articolo 32 capoverso 2.
3Se non è redatta in seguito a una segnalazione di differenze, l’annotazione contiene:
a. le informazioni di cui al capoverso 2 lettere c–f;
b. i motivi dell’annotazione.
Art. 39 Richiesta di cancellazione di un’annotazione
1Conformemente all’articolo 36 capoverso 4 LTPG, l’ente giuridico o l’avente economicamente diritto può chiedere all’autorità di controllo la cancellazione di un’annotazione.
2Se ritiene gli elementi presentati insufficienti, l’autorità di controllo può, in base alle informazioni disponibili, decidere in merito alla richiesta di cancellazione senza effettuare ulteriori indagini.
3Se un’annotazione riguarda segnalazione delle differenze di cui all’articolo 33 (eccezione), l’autorità di controllo può cancellare l’annotazione su richiesta o d’ufficio, senza procedere a ulteriori indagini, a condizione che non sussistano indizi secondo cui l’annotazione riguarda informazioni concernenti l’avente economicamente diritto.
4La richiesta di cancellazione dell’annotazione può essere inviata all’autorità di controllo tramite la piattaforma elettronica o per posta.
Art. 40 Categorie di rischio
1Ogni ente giuridico è assegnato a una delle seguenti categorie di rischio:
a. «rischio molto elevato»;
b. «rischio elevato»;
c. «rischio medio»;
d. «rischio esiguo».
2Ai fini della sua attività di controllo, l’autorità di controllo stabilisce i criteri per la categorizzazione degli enti giuridici in funzione del rischio. Considera in particolare:
a. la forma giuridica dell’ente giuridico;
b. il luogo della sede dell’ente giuridico;