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Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine

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Ordinanza

c. tutti gli aventi economicamente diritto sono anche soci della Sagl;

d. il controllo è esercitato tramite partecipazione al capitale.

2Il metodo semplificato consiste nel fatto che la società conferma la qualità di aventi economicamente diritto dei soci la cui partecipazione al capitale ammonta almeno al 25 per cento. Non occorrono ulteriori indicazioni sull’avente economicamente diritto.

Art. 16 Procedura di annuncio semplificata per società anonime unipersonali

1La società può annunciare i suoi aventi economicamente diritto in modo semplificato se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a. la società è organizzata come società anonima di diritto svizzero;

b. la società conta un unico azionista che è una persona fisica;

c. l’azionista è iscritto nel registro di commercio come unico membro del consiglio di amministrazione della società;

d. l’azionista è l’unico avente economicamente diritto della società.

2Il metodo semplificato consiste nel fatto che nell’annuncio la società conferma la qualità di avente economicamente diritto dell’azionista unico. Non occorrono ulteriori indicazioni sull’avente economicamente diritto.

Art. 17 Modalità della procedura di annuncio semplificata

1Per la procedura di annuncio semplificata, l’ente giuridico può utilizzare la piattaforma elettronica (art. 13) o, alle condizioni di cui all’articolo 11 LTPG, effettuare l’annuncio attraverso l’ufficio del registro di commercio (art. 14).

2Se l’annuncio è effettuato tramite la piattaforma elettronica, il sistema richiede le informazioni sui soci o sul membro del consiglio di amministrazione all’ufficio del registro di commercio competente.

3Lo scambio di dati tra la piattaforma elettronica e l’ufficio del registro di commercio competente avviene attraverso un’interfaccia elettronica.

4Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce le specifiche di interfaccia.

5L’ufficio del registro di commercio competente calcola l’entità della partecipazione prevista dall’articolo 6 capoverso 2 in base alle informazioni iscritte nel registro di commercio.

Art. 18 Modifica delle iscrizioni nel registro per la trasparenza

1La società può annunciare le modifiche della sua iscrizione nel registro per la trasparenza tramite la piattaforma elettronica o, alle condizioni di cui all’articolo 11 LTPG, attraverso l’ufficio del registro di commercio competente.

2Se la modifica è effettuata tramite la piattaforma elettronica, il sistema recupera l’iscrizione esistente dal registro per la trasparenza come aiuto alla registrazione.