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Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine
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Ordinanza
a. nel caso di enti giuridici di diritto svizzero:
1. il presidente della direzione, se l’ente giuridico dispone di tale organo,
2. in alternativa, il presidente del consiglio di amministrazione o dell’amministrazione,
3. in caso di liquidazione, il liquidatore,
4. in caso di moratoria, il commissario;
b. nel caso di enti giuridici di diritto estero, una funzione equivalente a quella indicata alla lettera a numeri 1–4.
4Tutte le persone che esercitano congiuntamente una funzione di cui al capoverso 3 devono essere annunciate.
Art. 12 Informazioni in caso di mancata identificazione o verifica degli
aventi economicamente diritto
1Se non è riuscita a identificare un avente economicamente diritto o a verificarlo in base alle informazioni ricevute (art. 9 cpv. 3 LTPG), la società deve annunciare:
a. le informazioni rilevanti in suo possesso, comprese le informazioni su un’eventuale catena di controllo e quelle su azionisti o soci che non hanno adempiuto i loro obblighi di cui all’articolo 13 LTPG;
b. il cognome e il nome, la data di nascita, la cittadinanza, il Comune di domicilio, lo Stato di domicilio e la funzione del membro superiore del suo organo direttivo di cui all’articolo 11 capoverso 3 (persona soggetta all'obbligo di informazione);
c. le informazioni di cui all’articolo 9 per l’identificazione della persona soggetta all'obbligo di informazione.
2Se una società conta più aventi economicamente diritto e se non è stata in grado di identificarli tutti o di verificare tutte le informazioni ricevute, essa annuncia:
a. le informazioni di cui all’articolo 11 per gli aventi economicamente diritto di cui ha potuto verificare le informazioni necessarie;
b. le informazioni di cui al capoverso 1 per gli aventi economicamente diritto di cui non ha potuto verificare le informazioni necessarie.
Art. 13 Procedura di annuncio tramite la piattaforma elettronica
1Per la procedura di annuncio secondo l’articolo 22 LTPG, la società deve utilizzare la piattaforma di cui agli articoli 9–18 della legge del 29 settembre 20235 sullo sgravio delle imprese (di seguito «piattaforma elettronica»).
2Chi intende effettuare annunci per conto della società tramite la piattaforma elettronica deve registrarsi tramite il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV.