Progetto
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine
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Ordinanza
tiene il registro informa tutti gli enti giuridici interessati dell’avvenuto aggiornamento delle iscrizioni a seguito della modifica.
2L’autorità che tiene il registro può correggere gli errori evidenti riscontrati in un annuncio se è possibile verificare che la correzione sia stata effettuata in base ai dati contenuti nel registro di commercio o alla banca dati centrale delle persone (art. 928b cpv. 1 del Codice delle obbligazioni12[CO]). Informa tutti gli enti giuridici interessati in merito alla correzione effettuata.
3L’autorità che tiene il registro riprende:
a. dal registro di commercio: modifiche della ditta, della forma giuridica e della sede;
b. dalla banca dati centrale delle persone (art. 928b cpv. 1 CO):
1. modifiche in seguito a una dichiarazione fatta presso un ufficio dello stato civile in Svizzera in relazione al nome e al cognome ai sensi degli articoli 30 capoverso 1, 30a, 30b capoverso 2, 119, 160 capoverso 2 CC13, dell’articolo 8a titolo finale CC e dell’articolo 30a LUD14,
2. cambiamenti di nome secondo il diritto estero che sono stati annunciati alle autorità svizzere per l’iscrizione nel SIMIC,
3. modifiche concernenti la cittadinanza svizzera ai sensi degli articoli 9 e seguenti e 37 e seguente LCit15,
4. modifiche concernenti cittadinanze estere che sono state annunciate alle autorità svizzere per l’iscrizione nel registro dello stato civile o nel SIMIC.
4L’autorità che tiene il registro informa tutti gli enti giuridici interessati in merito alla modifica effettuata secondo il capoverso 3 e attesta l’iscrizione (art. 30).
Art. 23 Contenuto
Il registro per la trasparenza contiene le seguenti informazioni:
a. le informazioni sulla società (art. 10) come pure sulle persone e sugli enti giuridici da essa annunciati (art. 11 e 12) e le iscrizioni cancellate;
b. il numero AVS e il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone riguardanti le persone iscritte;
c. le informazioni relative alla segnalazione di differenze, comprese le informazioni sull’autore e la relativa motivazione;
d. le informazioni trasmesse dall’ufficio del registro di commercio competente, in particolare:
12RS 220
13RS 210
14 RS 211.231
15 RS 141.0