Progetto
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine
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Ordinanza
3Se non sono disponibili i rapporti di valutazione tra pari del Forum globale, possono essere utilizzati i rapporti di altri organismi intergovernativi o enti nazionali, a condizione che siano di qualità comparabile.
Sezione 2: Avente economicamente diritto
Art. 2 Controllo tramite partecipazione
1Una persona fisica controlla una società tramite partecipazione se, in definitiva, detiene direttamente o indirettamente, da sola o d’intesa con terzi, almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto della società.
2La partecipazione è indiretta se è detenuta attraverso una o più persone fisiche o giuridiche, società di persone o trust che fungono da soggetti interposti.
3Una partecipazione indiretta permette all’avente economicamente diritto di controllare una società se tale partecipazione comprende almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto di una o più società intermedie, che detengono a loro volta direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto della società interessata.
Art. 3 Controllo esercitato in altro modo
1Una persona fisica controlla una società in altro modo se dispone direttamente o indirettamente, da sola o d’intesa con terzi, segnatamente del diritto o della possibilità effettiva:
a. di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione o responsabili equivalenti della società;
b. di porre il veto sulle decisioni della società; o
c. di ottenere decisioni che comportano la distribuzione degli utili della società.
2Il controllo esercitato in altro modo comprende inoltre qualsiasi altra modalità di esercizio di un’influenza significativa all’interno della società; a seconda delle caratteristiche della società e delle circostanze, questa influenza può essere esercitata, segnatamente, con i mezzi seguenti:
a. accordi formali o informali con gli azionisti o i soci o accordi aventi effetti equivalenti;
b. strumenti di debito, come obbligazioni convertibili o prestiti partecipativi;
c. statuti o documenti equivalenti della società;
d. rapporti tra familiari; o
e. rapporti fiduciari, indipendentemente dal fatto che abbiano carattere formale o informale.
3Il controllo in altro modo è indiretto se è esercitato attraverso una o più persone fisiche o giuridiche, enti giuridici, società di persone o trust che fungono da soggetti interposti.