Progetto
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine
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Ordinanza
c. nei confronti di almeno uno dei suoi aventi economicamente diritto sono state emanate misure per il blocco dei beni e delle risorse economiche ai sensi della legge del 22 marzo 20023 sugli embarghi.
2In relazione alla catena di controllo, la società deve raccogliere le seguenti informazioni riguardo alle persone fisiche, agli enti giuridici, alle società di persone o ai trust che fanno parte della catena di controllo:
a. nel caso di persone fisiche: il nome e il cognome, la data di nascita, la cittadinanza, il luogo e il numero postale di avviamento del domicilio e lo Stato di domicilio;
b. nel caso di enti giuridici e società di persone di diritto svizzero:
1. se disponibile, il numero d’identificazione delle imprese (IDI) ai sensi della legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI) e la ditta o il nome,
2. in assenza di un IDI, la ditta o il nome, la forma giuridica nonché il luogo e il numero postale di avviamento della sede;
c. nel caso di enti giuridici e società di persone di diritto estero: la ditta o il nome, la forma giuridica, il luogo, il numero postale di avviamento e il Paese della sede e, se disponibile, l’IDI o un numero d’identificazione estero equivalente;
d. nel caso di trust: il nome, il luogo, il numero postale di avviamento e il Paese della sede e, se disponibile, l’IDI o un numero d’identificazione estero equivalente nonché il ruolo delle persone che partecipano a questo trust in applicazione dell’articolo 15 LTPG;
e. nel caso di persone fisiche, enti giuridici e società di persone che operano a titolo fiduciario: le informazioni di cui alle lettere a‒c come pure l’indicazione se le persone annunciate sono mandanti o fiduciari.
Art. 8 Informazioni sul controllo esercitato in altro modo
Se l’avente economicamente diritto esercita un controllo in altro modo, la società deve inoltre raccogliere:
a. informazioni sul modo in cui è esercitato il controllo; la descrizione dei mezzi di controllo si basa segnatamente sulle categorie secondo l’articolo 3 capoverso 1 o 2;
b. informazioni relative alla quota controllata del capitale o dei diritti di voto conformemente ai valori soglia previsti dall’articolo 6 capoverso 2, se il controllo di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera a, d o e è basato su una partecipazione determinabile detenuta nella società.