Progetto
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine
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Ordinanza
7Il DFGP stabilisce le specifiche di interfaccia.
Art. 25 Accesso degli intermediari finanziari e dei consulenti
1L’autorità che tiene il registro è responsabile della verifica del diritto d’accesso di intermediari finanziari e consulenti. Concede l’accesso a intermediari finanziari e consulenti sottoposti a una vigilanza secondo l’articolo 12 della legge del 10 ottobre 199716 sul riciclaggio di denaro.
2Gli intermediari finanziario o i consulenti interessati possono accedere al registro per la trasparenza, a scelta, tramite la piattaforma elettronica oppure attraverso un’interfaccia elettronica.
3Per l’accesso al registro tramite la piattaforma elettronica, un collaboratore dell’intermediario finanziario o del consulente interessato deve registrarsi sulla piattaforma elettronica come amministratore. A tal fine utilizza il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV. A tal fine, occorre effettuare una verifica dell’identità tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d’identità, svizzeri o esteri.
4L’amministratore può autorizzare ulteriori collaboratori dell’intermediario finanziario o del consulente interessato a consultare il registro per la trasparenza tramite la piattaforma elettronica per conto dell’intermediario finanziario o del consulente e registrare segnalazioni di differenze.
5I collaboratori autorizzati devono identificarsi sulla piattaforma elettronica tramite il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV. A tal fine, occorre effettuare una verifica dell’identità tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d’identità, svizzeri o esteri.
6Per l’accesso al registro tramite l’interfaccia elettronica, due collaboratori dell’intermediario finanziario o del consulente interessato devono registrarsi sulla piattaforma ePortal della Confederazione come amministratori. Almeno uno dei collaboratori deve essere iscritto nel registro di commercio come persona autorizzata a firmare per conto dell’intermediario finanziario o del consulente. Per la registrazione, i collaboratori devono utilizzare il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV. A tal fine, occorre effettuare una verifica dell’identità tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d’identità, svizzeri o esteri. Una volta conclusa la registrazione, l’intermediario finanziario o il consulente può collegare l’interfaccia.
7Il DFGP stabilisce le specifiche di interfaccia.
Art. 26 Verbalizzazione
1Ogni volta che vengono consultate le informazioni contenute nel registro per la trasparenza, ai fini della tracciabilità l’autorità che tiene il registro mette automaticamente a verbale i dati seguenti:
16 RS 955.0