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Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine

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Ordinanza

Art. 14 Procedura di annuncio tramite l’ufficio del registro di commercio

1Se la società annuncia i suoi aventi economicamente diritto tramite l’ufficio del registro di commercio conformemente all’articolo 11 LTPG, l’annuncio:

a. deve essere inoltrato tramite un documento separato, distinto dalla richiesta di iscrizione nel registro di commercio;

b. può essere inoltrato su carta o in forma elettronica; le disposizioni sulla comunicazione elettronica contenute nell’ordinanza del 17 ottobre 20076 sul registro di commercio (ORC) si applicano per analogia all’inoltro per via elettronica;

c. deve essere firmato, analogamente a quanto disposto dall’articolo 18 capoverso 1 ORC. Le iscrizioni elettroniche devono essere corredate di una firma elettronica qualificata e una marca temporale elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettere e e j della legge del 18 marzo 20167 sulla firma elettronica.

2L’annuncio deve contenere:

a. le informazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1;

b. le informazioni di cui all’articolo 11;

c. una conferma secondo l’articolo 11 LTPG che tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi della società e che non esistono altri aventi economicamente diritto;

d. se necessario, le informazioni di un’iscrizione esistente nel registro per la trasparenza che devono essere modificate con l’annuncio.

3Per l’annuncio di cui al capoverso 1, la società può utilizzare lo strumento di aiuto alla registrazione elettronica messo a disposizione dall’autorità che tiene il registro per la trasparenza (autorità che tiene il registro).

4Se la società non ha presentato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettera c, la comunicazione dell’autorità che tiene il registro con la società avviene tramite la piattaforma elettronica.

5In caso di mancata iscrizione nel registro di commercio, non avviene alcuna iscrizione nel registro per la trasparenza. L’ufficio del registro di commercio informa la società.

Art. 15 Procedura di annuncio semplificata per società a garanzia limitata

1La società può annunciare i suoi aventi economicamente diritto in modo semplificato se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a. è organizzata come società a garanzia limitata (Sagl) di diritto svizzero;

b. tutti i soci sono persone fisiche;

6 RS 221.411

7 RS 943.03