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Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine

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Ordinanza

Art. 9 Identificazione delle persone da annunciare

Nel quadro dell’identificazione delle persone da annunciare la società chiarisce se tali persone dispongono di un numero AVS. Se una persona da annunciare non dispone di un numero AVS, la società deve procurarsi una copia del passaporto svizzero o estero, della carta d’identità svizzera o estera o della carta di soggiorno svizzera.

Art. 10 Informazioni sugli enti giuridici

1La società di diritto svizzero deve annunciare al registro per la trasparenza:

a. il suo IDI e la sua ditta o il suo nome;

b. il nome e cognome, la funzione e l’indirizzo e-mail dell’autore dell’annuncio;

c. se necessario, l’indicazione della volontà di non ricevere alcuna comunicazione elettronica.

2L’ente giuridico di diritto estero deve annunciare quanto segue:

a. le indicazioni secondo il capoverso 1;

b. la forma giuridica;

c. il luogo, il numero postale di avviamento e il Paese della sede;

d. le categorie secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b LTPG;

e. il nome e cognome, nonché l’indirizzo del rappresentante o il recapito in Svizzera.

3Se detenuta da una società quotata in borsa con una quota compresa tra il 25 e il 75 per cento, la società deve inoltre annunciare:

a. la ditta della società quotata in borsa;

b. l’IDI o un numero d’identificazione estero equivalente della società quotata in borsa;

c. la sede della società quotata in borsa;

d. il luogo e il nome della borsa e, se disponibile, il simbolo di borsa.

Art. 11 Informazioni sull’avente economicamente diritto

1Per ogni avente economicamente diritto, la società trasmette:

a. le informazioni di cui all’articolo 9 capoversi 1–3 LTPG;

b. le informazioni di cui agli articoli 6‒8;

c. le informazioni per l’identificazione di cui all’articolo 9.

2Se annuncia, a titolo sussidiario secondo l’articolo 4 capoverso 2 LTPG, il membro superiore del suo organo direttivo quale avente economicamente diritto, la società deve trasmettere le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a e c come pure la funzione esercitata da tale membro all’interno della società.

3È considerato membro superiore dell’organo direttivo: