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Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine

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Ordinanza

Art. 34 Segnalazione di differenze da parte degli enti giuridici

La procedura di annuncio di modifiche (art. 10 LTPG) è applicabile per analogia.

Sezione 9: Controllo ed esecuzione

Art. 35 Requisiti tecnici per la trasmissione dei dati

Il DFGP disciplina i requisiti tecnici per la trasmissione di informazioni al registro per la trasparenza, in particolare i requisiti relativi al formato e alla modalità di trasmissione.

Art. 36 Procedura di iscrizione e controllo da parte dell’autorità che tiene il

registro

1L’autorità che tiene il registro verifica in base al registro di commercio, alla banca dati centrale degli enti giuridici (art. 928b CO17) e al registro IDI (art. 6 LIDI18) l’esattezza delle informazioni concernenti gli enti giuridici di diritto svizzero iscritti nel registro per la trasparenza.

2Per identificare le persone, l’autorità che tiene il registro utilizza sistematicamente il numero AVS. A tal fine, consulta la banca dati centrale delle persone (art. 928b CO). Confronta le informazioni annunciate concernenti le persone fisiche con le informazioni contenute nella banca dati centrale delle persone. Se la persona da identificare non è iscritta nella banca dati centrale delle persone, l’autorità la registra. L’autorità che tiene il registro non registra alcuna funzione (avente economicamente diritto o persona soggetta all'obbligo di informazione).

3L’autorità che tiene il registro può chiedere all’ufficio centrale di compensazione un numero AVS per le persone fisiche annunciate che non ne dispongono. La copia del passaporto o della carta d’identità, svizzeri o esteri, o della carta di soggiorno svizzera (art. 11 cpv. 1 lett. c e art. 12 cpv. 1 lett. c), che ha servito a richiedere il numero AVS, deve essere distrutta non appena i dati personali annunciati sono stati verificati e il numero AVS è stato attribuito.

Art. 37 Rinuncia a una diffida

Se l’ente giuridico ha comunicato di non essere riuscito a identificare l’avente economicamente diritto o a verificarne l’identità o la qualità di avente economicamente diritto, l’autorità che tiene il registro rinuncia alla diffida secondo l’articolo 34 capoverso 3 LTPG. Appone la relativa annotazione.

Art. 38 Annotazione

1L’autorità che tiene il registro assegna un numero a ogni annotazione.

2Se redatta a seguito di una segnalazione di differenze, l’annotazione contiene:

17 RS 220

18 RS 431.03