Progetto
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine
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Ordinanza
1. le informazioni di cui all’articolo 14 capoverso 2 e 21 capoverso 2 lettere c e d,
2. le informazioni sugli interventi di una società, come la cancellazione dal registro di commercio o la modifica del domicilio legale;
e. le informazioni iscritte d’ufficio dall’autorità che tiene il registro o dall’autorità di controllo, in particolare:
1. il mancato annuncio da parte di un ente giuridico (art. 33 cpv. 4 LTPG),
2. un’annotazione all’iscrizione di un ente giuridico (art. 34 LTPG),
3. lo stato di avanzamento dei controlli effettuati su iscrizioni o annotazioni (art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 LTPG).
Sezione 7: Accesso al registro per la trasparenza
Art. 24 Accesso delle autorità
1L’autorità che tiene il registro è responsabile della verifica del diritto d’accesso di un’autorità e concede l’accesso al registro per la trasparenza.
2Le autorità di cui all’articolo 26 LTPG possono accedere al registro per la trasparenza, a scelta, tramite la piattaforma elettronica o attraverso un’interfaccia elettronica.
3Per l’accesso al registro tramite la piattaforma elettronica, un collaboratore dell’autorità interessata deve registrarsi sulla piattaforma elettronica come amministratore. A tal fine utilizza il servizio FED-LOGIN della Confederazione o il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV. Per utilizzare AGOV occorre effettuare una verifica dell’identità tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d’identità, svizzeri o esteri.
4L’amministratore può autorizzare ulteriori collaboratori dell’autorità interessata a consultare il registro per la trasparenza tramite la piattaforma elettronica per conto dell’autorità e a registrare segnalazioni di differenze.
5I collaboratori autorizzati devono identificarsi sulla piattaforma elettronica tramite il servizio FED-LOGIN della Confederazione oppure il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV. Per utilizzare AGOV occorre effettuare una verifica dell’identità tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d’identità, svizzeri o esteri.
6Per l’accesso al registro tramite l’interfaccia elettronica, due collaboratori dell’autorità interessata devono registrarsi sulla piattaforma ePortal della Confederazione come amministratori, utilizzando il servizio FED-LOGIN della Confederazione oppure il servizio di autenticazione delle autorità svizzere AGOV. Per utilizzare AGOV occorre effettuare una verifica dell’identità tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d’identità, svizzeri o esteri. Una volta conclusa la registrazione, l’autorità può collegare l’interfaccia.