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Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine
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Ordinanza
a. alienare o investire i valori patrimoniali del trust;
b. decidere in merito alle distribuzioni del trust come pure eseguirle o autorizzarle;
c. aggiungere o eliminare una persona come beneficiario o come membro di una categoria di beneficiari;
d. nominare o revocare trustee;
e. sciogliere il trust.
Sezione 6: Registro per la trasparenza: trasmissione dei dati e contenuto
Art. 21 Trasmissione dell’annuncio da parte dell’ufficio del registro di
commercio
1L’ufficio del registro di commercio digitalizza gli annunci presentati in forma cartacea e ne crea una versione elettronica.
2Attraverso un’interfaccia elettronica, l’ufficio del registro di commercio trasmette all’autorità che tiene il registro i dati seguenti:
a. le informazioni di cui agli articoli 10 e 11 in forma strutturata;
b. una versione elettronica dell’annuncio;
c. il numero di pubblicazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio con il quale è pubblicata l’iscrizione nel registro di commercio;
d. le informazioni relative al luogo, al numero postale di avviamento e al Paese della sede nonché alla forma giuridica della società;
e. la data di ricevimento dell’annuncio presso l’ufficio del registro di commercio.
3Il DFGP stabilisce le specifiche di interfaccia.
4Al momento della trasmissione, l’ufficio del registro di commercio può comunicare al registro per la trasparenza se un annuncio è illeggibile, incompleto, manifestamente errato, contraddittorio o in altro modo lacunoso.
5L’ufficio del registro di commercio conserva le informazioni annunciate di cui agli articoli 10 e 11 fino a quando l’autorità che tiene il registro non avrà confermato la ricezione di tali informazioni. Le informazioni devono essere distrutte al più tardi sei mesi dopo il ricevimento della conferma. In caso di mancata conferma, le informazioni saranno distrutte al più tardi un anno dopo loro trasmissione.
Art. 22 Aggiornamento del registro per la trasparenza
1Se un ente giuridico annuncia una modifica di un fatto iscritto nel registro per la trasparenza ai sensi dell’articolo 18, si procederà ad aggiornare anche le altre iscrizioni nel registro per la trasparenza interessate da tale modifica. L’autorità che