Progetto
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 32 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 30Fedlex · Progetto
Ordinanza
tonale, dell’Ufficio centrale o di un’autorità cantonale di vigilanza di cui all’articolo 22b LRD;
e. l’intermediario finanziario o il consulente che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza di un organismo di vigilanza o di un organismo di autodisciplina.
Art. 9, rubrica, nonché cpv. 1 e 2
Informazione dell’intermediario finanziario e del consulente
1L’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario o il consulente in merito a un’eventuale trasmissione alla competente autorità di perseguimento penale secondo l’articolo 23 capoverso 5 LRD.
2Se l’affare è stato trasmesso a un’autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all’intermediario finanziario o al consulente senza una previa autorizzazione da parte dell’autorità in questione.
Art. 10 cpv. 1 lett. g e h nonché cpv. 2, frase introduttiva, e lett. a
1L’Ufficio di comunicazione può informare:
g. i consulenti: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera dbis;
h. le autorità cantonali di vigilanza secondo l’articolo 22b LRD: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera dquater.
2Se constata che un intermediario finanziario o un consulente non ha osservato i suoi obblighi di diligenza, i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o i suoi impegni relativi alla consegna di informazioni secondo l’articolo 11a LRD, l’Ufficio di comunicazione può, conformemente all’articolo 29 capoverso 1 o 29b LRD, trasmettere spontaneamente all’autorità di vigilanza, all’organismo di vigilanza o all’organismo di autodisciplina competenti le seguenti informazioni:
a. il nome dell’intermediario finanziario o del consulente interessato;
Art. 14 lett. e
L’Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d’informazione per:
e. collaborare con la FINMA, la CFCG, l’Autorità intercantonale, l’Ufficio centrale, l’Ufficio federale di giustizia, quale autorità che tiene il registro per la trasparenza conformemente alla legge del ...44 sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG), il Dipartimento federale delle finanze, quale autorità di controllo secondo la LTPG, le autorità cantonali di vigilanza secondo l’articolo 22b LRD, la SECO nonché gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina;
44 RS …