Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
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deve poter adeguare tempestivamente le proprie disposizioni esecutive. Laddove le norme debbano essere modificate su base continuativa e con breve preavviso, il Con siglio federale può delegare tale precisazione delle prescrizioni tecniche all’autorità fe derale competente in materia. Ciò garantisce che la Svizzera possa adeguare la legi slazione secondo la pratica e al passo con gli sviluppi in atto per quanto riguarda gli aspetti tecnici specifici.
Inoltre, alcuni strumenti esistenti della LOTC sono ulteriormente sviluppati: quelli della sorveglianza sul mercato si orientano al commercio online. Il sistema di accreditamento viene rafforzato, consentendo in futuro di intervenire in modo più mirato contro gli «ac creditamenti» illeciti. Il principio «Cassis de Dijon» viene precisato al fine di rendere più chiaro e trasparente il processo di valutazione delle deroghe. E le norme sul tratta mento dei dati vengono adeguate alle circostanze attuali.
Infine, la revisione parziale della LOTC è coordinata con la revisione parziale in corso della legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), dal momento che sussiste una pro fonda correlazione concettuale tra le leggi. I termini e gli strumenti nei due testi legisla tivi vengono adeguati e uniformati.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Il nuovo articolo 6b conferisce al Consiglio federale l’autorità di creare un sistema che renda disponibili in formato elettronico le informazioni sul prodotto e i certificati di con formità durante l’intero ciclo di vita del prodotto (passaporto digitale di prodotto, v. cap. 3). Questo aspetto concerne l’obiettivo 8 («La Confederazione fornisce i propri servizi in modo efficiente e promuove la trasformazione digitale.») del Consiglio fede rale per il programma di legislatura 2023–2027. Tale sistema dovrebbe consistere in dati archiviati in modo decentralizzato presso soggetti privati ed eventualmente in un registro centralizzato in cui siano memorizzati almeno gli identificativi univoci dei pro dotti (codici). Un sistema di questo tipo dovrebbe essere concretizzato tramite un’ordi nanza ed essere definito mediante analisi settoriali specifiche (p. es. ricorrendo a un’analisi approfondita dell’impatto della regolamentazione [AIR] per il 2026 in merito all’introduzione di un passaporto digitale di prodotto) e consultazioni delle cerchie inte ressate. In tal modo sarà possibile quantificare i costi. Qualora il Consiglio federale decidesse di istituire un sistema di questo tipo per un determinato settore di prodotti, gli operatori economici dovrebbero sostenere dei costi per la digitalizzazione e la messa a disposizione decentralizzata dei dati; tuttavia, proprio grazie alla digitalizza zione, sul lungo periodo si dovrebbero ottenere anche risparmi e un aumento dell’effi cienza. Se nell’ambito di questo sistema dovesse rendersi necessario anche un regi stro svizzero dei passaporti di prodotto, l’organismo competente potrà riscuotere degli emolumenti per la sua gestione, in modo da non generare alcun onere finanziario ag giuntivo per il bilancio federale. Le relative disposizioni in materia saranno emanate dal Consiglio federale. Se quest’ultimo dovesse decidere di procedere in tal senso, do vrebbe chiarire in che modo sarebbero coperti i costi legati alla creazione di tale regi stro.
La revisione parziale (v. cap. 4) sostiene gli organi d’esecuzione (talora denominati anche autorità di sorveglianza del mercato) agevolando lo svolgimento dei loro compiti: essi potranno disporre di strumenti più efficaci, in particolare per quanto riguarda il com mercio online. La netta crescita di questo ambito può comportare un aumento del carico di lavoro per gli organi d’esecuzione, tuttavia, ciò non è da ascrivere al presente pro getto, bensì al crescente volume di prodotti commercializzati online. I nuovi strumenti dovrebbero rendere più efficiente il lavoro di tali organi. Attualmente il finanziamento